
Gazebo, tettoie, tende, pergole e porticati: i permessi richiesti
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NORMATIVA
Gazebo, tettoie, tende, pergole e porticati: i permessi richiesti
Glossario unico e giurisprudenza sono concordi: dipende dalle dimensioni e dall'utilizzo. Ma sono necessarie valutazioni caso per caso
Vedi Aggiornamento
del 02/08/2023

Vedi Aggiornamento del 02/08/2023
28/06/2018 - Non è sempre facile individuare con esattezza i titoli abilitativi necessari per realizzare gazebo, pergolati e tettoie o installare tende. Spesso per caratteristiche, dimensioni e materiali utilizzati, non si riesce a determinare la differenza tra le varie tipologie di schermature e coperture.
Con una conseguenza inevitabile: finire davanti al giudice e vedersi costretti, in molti casi, a rimuovere quanto realizzato, pagando anche una sanzione.
Per orientarsi è utile ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, i giudici tendono a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente. È questo elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E GAZEBO
Il glossario approvato riguarda solo gli interventi di edilizia libera, ma a breve dovrebbero arrivare anche quelli relativi agli altri titoli abilitativi.
L’approvazione del glossario non ha ridotto i contenziosi. Tornando all’esempio del pergolato, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le indicazioni contenute nel glossario per capire se si è in presenza di un intervento di edilizia libera (limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo) sono in realtà generiche, vaghe e non quantificabili oggettivamente. Bisogna quindi fare delle valutazioni caso per caso.
Con una conseguenza inevitabile: finire davanti al giudice e vedersi costretti, in molti casi, a rimuovere quanto realizzato, pagando anche una sanzione.
Per orientarsi è utile ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, i giudici tendono a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente. È questo elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere.
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Gazebo, precari o permanenti?
Con la sentenza 556/2018, il Tar Toscana ha affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.Pergolati, edilizia libera o permessi?
Secondo la giurisprudenza, il pergolato è una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno. In questi casi, il pergolato può essere installato in regime di edilizia libera.Tettoia, necessario il permesso di costruire
È ormai pacifico che per la realizzazione di una tettoia sia necessario il permesso di costruire. La tettoia ha un carattere stabile e fisso, può essere utilizzata come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile. La sua consistenza produce un impatto visivo maggiore rispetto ad altre strutture, come gazebo e pergolati. Molti contenziosi nascono proprio per la volontà di far passare le tettoie come pergolati per non dover richiedere il permesso di costruire.Tende, come riconoscerle
In qualche caso i giudici hanno dovuto spiegare la differenza tra tenda e pergolato. Per il Tar Toscana (sentenza 486/2018), la tenda, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l’installazione, serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino. L’installazione delle tende rientra sempre tra gli interventi di edilizia libera. Cosa che invece non può dirsi dei pergolati, per i quali vanno valutate dimensioni e tempi di utilizzo.Porticati, sono sempre pertinenze?
Anche in questo caso, la risposta è determinata dalle dimensioni e dall’utilizzo che se ne intende fare. Il Tar Calabria con la sentenza 887/2018 ha ribadito che ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Per potersi qualificare come pertinenza, il portico non deve avere dimensioni rilevanti rispetto alla costruzione principale, tali da aumentare il carico urbanistico.Glossario unico, i dubbi non sono scomparsi
Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018) è stato adottato per dare attuazione al Decreto “Scia” (D.lgs. 222/2016), che si è prefissato l’obiettivo di riordinare la materia dei titoli abilitativi per creare condizioni omogenee su tutto il territorio nazionale.Il glossario approvato riguarda solo gli interventi di edilizia libera, ma a breve dovrebbero arrivare anche quelli relativi agli altri titoli abilitativi.
L’approvazione del glossario non ha ridotto i contenziosi. Tornando all’esempio del pergolato, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le indicazioni contenute nel glossario per capire se si è in presenza di un intervento di edilizia libera (limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo) sono in realtà generiche, vaghe e non quantificabili oggettivamente. Bisogna quindi fare delle valutazioni caso per caso.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 02/03/2018
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2)
Approfondimenti
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