Gazebo, tettoie, tende, pergole e porticati: i permessi richiesti
NORMATIVA
Gazebo, tettoie, tende, pergole e porticati: i permessi richiesti
Glossario unico e giurisprudenza sono concordi: dipende dalle dimensioni e dall'utilizzo. Ma sono necessarie valutazioni caso per caso

28/06/2018 - Non è sempre facile individuare con esattezza i titoli abilitativi necessari per realizzare gazebo, pergolati e tettoie o installare tende. Spesso per caratteristiche, dimensioni e materiali utilizzati, non si riesce a determinare la differenza tra le varie tipologie di schermature e coperture.
Con una conseguenza inevitabile: finire davanti al giudice e vedersi costretti, in molti casi, a rimuovere quanto realizzato, pagando anche una sanzione.
Per orientarsi è utile ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, i giudici tendono a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente. È questo elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E GAZEBO
Il glossario approvato riguarda solo gli interventi di edilizia libera, ma a breve dovrebbero arrivare anche quelli relativi agli altri titoli abilitativi.
L’approvazione del glossario non ha ridotto i contenziosi. Tornando all’esempio del pergolato, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le indicazioni contenute nel glossario per capire se si è in presenza di un intervento di edilizia libera (limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo) sono in realtà generiche, vaghe e non quantificabili oggettivamente. Bisogna quindi fare delle valutazioni caso per caso.
Con una conseguenza inevitabile: finire davanti al giudice e vedersi costretti, in molti casi, a rimuovere quanto realizzato, pagando anche una sanzione.
Per orientarsi è utile ripercorrere alcune pronunce della giurisprudenza. In generale, i giudici tendono a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente. È questo elemento che determina la procedura per la realizzazione e i permessi da richiedere.
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Gazebo, precari o permanenti?
Con la sentenza 556/2018, il Tar Toscana ha affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.Pergolati, edilizia libera o permessi?
Secondo la giurisprudenza, il pergolato è una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno. In questi casi, il pergolato può essere installato in regime di edilizia libera.Tettoia, necessario il permesso di costruire
È ormai pacifico che per la realizzazione di una tettoia sia necessario il permesso di costruire. La tettoia ha un carattere stabile e fisso, può essere utilizzata come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile. La sua consistenza produce un impatto visivo maggiore rispetto ad altre strutture, come gazebo e pergolati. Molti contenziosi nascono proprio per la volontà di far passare le tettoie come pergolati per non dover richiedere il permesso di costruire.Tende, come riconoscerle
In qualche caso i giudici hanno dovuto spiegare la differenza tra tenda e pergolato. Per il Tar Toscana (sentenza 486/2018), la tenda, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l’installazione, serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino. L’installazione delle tende rientra sempre tra gli interventi di edilizia libera. Cosa che invece non può dirsi dei pergolati, per i quali vanno valutate dimensioni e tempi di utilizzo.Porticati, sono sempre pertinenze?
Anche in questo caso, la risposta è determinata dalle dimensioni e dall’utilizzo che se ne intende fare. Il Tar Calabria con la sentenza 887/2018 ha ribadito che ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Per potersi qualificare come pertinenza, il portico non deve avere dimensioni rilevanti rispetto alla costruzione principale, tali da aumentare il carico urbanistico.Glossario unico, i dubbi non sono scomparsi
Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018) è stato adottato per dare attuazione al Decreto “Scia” (D.lgs. 222/2016), che si è prefissato l’obiettivo di riordinare la materia dei titoli abilitativi per creare condizioni omogenee su tutto il territorio nazionale.Il glossario approvato riguarda solo gli interventi di edilizia libera, ma a breve dovrebbero arrivare anche quelli relativi agli altri titoli abilitativi.
L’approvazione del glossario non ha ridotto i contenziosi. Tornando all’esempio del pergolato, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le indicazioni contenute nel glossario per capire se si è in presenza di un intervento di edilizia libera (limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo) sono in realtà generiche, vaghe e non quantificabili oggettivamente. Bisogna quindi fare delle valutazioni caso per caso.