NORMATIVA
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Ecobonus e Sismabonus, come funziona la cessione del credito
RISPARMIO ENERGETICO
Ecobonus e Sismabonus, come funziona la cessione del credito
Da Ance modelli di contratti per l’affidamento degli incarichi di progettazione, schemi di delibere condominiali e una guida alla piattaforma elaborata con Deloitte
07/06/2018 - Aumentare il numero degli interventi di efficientamento energetico degli edifici e messa in sicurezza antisismica. Con questo obiettivo è stato pensato il meccanismo della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione.
Lo strumento non è ancora entrato a regime per una serie di incertezze normative cui si sta ponendo rimedio. Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti per l’interpretazione delle norme sull’argomento.
Si colloca in questo quadro anche la guida messa a punto dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), che raccogliendo le varie pronunce del Fisco, spiega per quali interventi possono essere utilizzati gli incentivi fiscali, ma anche come utilizzare la piattaforma messa a punto con Deloitte per la cessione dei bonus.
Per facilitare maggiormente l’applicazione pratica delle misure, il vademecum riporta anche dei modelli di delibera condominiale, da utilizzare negli interventi sulle parti comuni, e schemi di contratto da utilizzare nell’affidamento degli incarichi ai professionisti.
La cessione del credito è consentita solo per gli interventi incisivi effettuati su parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 (che danno diritto ad una detrazione del 75% delle spese sostenute, qualora venga ridotto il rischio sismico di 1 classe, e dell’85% delle spese sostenute qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi) e l’acquisto di case antisismiche in zona 1.
Nei lavori condominiali, il contribuente può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Divieto di cessione a istituti di credito e intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993), società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, società fiduciarie, servicer delle operazioni di cartolarizzazione, società di cartolarizzazione.
La piattaforma eroga un servizio informativo gratuito verso tutte le imprese, gli amministratori di condominio, i potenziali investitori o acquirenti di crediti fiscali. Tra i servizi i sono la certificazione del credito, assistenza, preventivi, simulazioni, gestione degli adempimenti fiscali.
In sostanza, la piattaforma raccoglie le disponibilità, da parte dei potenziali investitori, ad acquisire crediti fiscali derivanti da interventi agevolati per sismabonus ed ecobonus. Le imprese inseriscono le loro proposte di cessione. Una volta ottenuta una manifestazione d’interesse, procederanno a definire, in un rapporto di tipo contrattuale, le modalità e il prezzo di acquisto concordato. L’accordo sarà definito un contratto preliminare di acquisto. Dopo aver conosciuto il prezzo di vendita del credito, le imprese possono definire le proprie offerte ai condomìni, acquisire la commessa e perfezionare il contratto definitivo di vendita dei crediti fiscali con il soggetto acquirente.
La fatturazione dell’intervento deve avvenire entro la fine dell’anno. Perché la cessione vada a buon fine, ai condomìni è richiesto il pagamento attraverso bonifico parlante.
Lo strumento non è ancora entrato a regime per una serie di incertezze normative cui si sta ponendo rimedio. Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti per l’interpretazione delle norme sull’argomento.
Si colloca in questo quadro anche la guida messa a punto dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), che raccogliendo le varie pronunce del Fisco, spiega per quali interventi possono essere utilizzati gli incentivi fiscali, ma anche come utilizzare la piattaforma messa a punto con Deloitte per la cessione dei bonus.
Per facilitare maggiormente l’applicazione pratica delle misure, il vademecum riporta anche dei modelli di delibera condominiale, da utilizzare negli interventi sulle parti comuni, e schemi di contratto da utilizzare nell’affidamento degli incarichi ai professionisti.
Cessione del Sismabonus
Il beneficiario della detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche può scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Il cessionario può a sua volta rivendere il credito. È ammessa una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria.La cessione del credito è consentita solo per gli interventi incisivi effettuati su parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 (che danno diritto ad una detrazione del 75% delle spese sostenute, qualora venga ridotto il rischio sismico di 1 classe, e dell’85% delle spese sostenute qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi) e l’acquisto di case antisismiche in zona 1.
Nei lavori condominiali, il contribuente può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Cessione dell’Ecobonus
La cessione dell’Ecobonus è stata ampiamente spiegata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2018. In particolare, il Fisco ha spiegato che la cessione può avvenire a favore di fornitori che hanno effettuato l’intervento, organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari (che non devono detenere il controllo dei consorzi o delle società, né una quota maggioritaria), Energy Service Companies (ESCO), Società di Servizi Energetici (Sse).Divieto di cessione a istituti di credito e intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993), società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, società fiduciarie, servicer delle operazioni di cartolarizzazione, società di cartolarizzazione.
La piattaforma Ance Deloitte
L’accesso alla piattaforma, riservato alle imprese associate all’Ance. Il sistema prevede una sorta di qualificazione delle imprese da parte dell’Ance, che oltre ai requisiti di qualità verifica la regolarità contributiva, il rispetto dei contratti di lavori e delle pratiche edilizie.La piattaforma eroga un servizio informativo gratuito verso tutte le imprese, gli amministratori di condominio, i potenziali investitori o acquirenti di crediti fiscali. Tra i servizi i sono la certificazione del credito, assistenza, preventivi, simulazioni, gestione degli adempimenti fiscali.
In sostanza, la piattaforma raccoglie le disponibilità, da parte dei potenziali investitori, ad acquisire crediti fiscali derivanti da interventi agevolati per sismabonus ed ecobonus. Le imprese inseriscono le loro proposte di cessione. Una volta ottenuta una manifestazione d’interesse, procederanno a definire, in un rapporto di tipo contrattuale, le modalità e il prezzo di acquisto concordato. L’accordo sarà definito un contratto preliminare di acquisto. Dopo aver conosciuto il prezzo di vendita del credito, le imprese possono definire le proprie offerte ai condomìni, acquisire la commessa e perfezionare il contratto definitivo di vendita dei crediti fiscali con il soggetto acquirente.
La fatturazione dell’intervento deve avvenire entro la fine dell’anno. Perché la cessione vada a buon fine, ai condomìni è richiesto il pagamento attraverso bonifico parlante.