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Fondo Kyoto scuole, prorogati al 31 dicembre 2018 i termini per l’accesso

Fondo Kyoto scuole, prorogati al 31 dicembre 2018 i termini per l’accesso

Prestiti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici scolastici

Vedi Aggiornamento del 14/03/2022
di Rossella Calabrese
13/07/2018 - Con il DM 28 giugno 2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha nuovamente prorogato i termini per l’accesso al Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.
 
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17,00 del 31 dicembre 2018.
 
Il bando - ricorda il Ministero in una nota - promuove, attraverso la concessione di prestiti a tasso agevolato dello 0,25%, interventi di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica, adibiti all’istruzione di ogni ordine e grado.
 
Possono beneficiare dei finanziamenti, nel limite massimo del 50% del valore del progetto, anche interventi di adeguamento sismico e, più in generale, di messa in sicurezza dell’edificio.
 

Fondo Kyoto per le scuole, come funziona

Non cambiano le modalità di finanziamento e i requisiti per poter presentare domanda. Il DM 40/2016 ha previsto che i prestiti agevolati devono essere utilizzati per interventi che consentano di raggiungere un miglioramento di almeno due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio in un arco temporale massimo di 3 anni.
 
Tra gli interventi agevolabili rientrano l’analisi, il monitoraggio e le diagnosi energetiche, cui possono essere assegnati al massimo 30mila euro da restituire in dieci anni. Sono ammessi anche la sostituzione degli impianti, con un milione di euro da restituire in vent’anni, e gli interventi di riqualificazione comprendenti sia l’involucro che gli impianti. A questi lavori potranno essere assegnati 2 milioni per edificio e il finanziamento avrà una durata di vent’anni.
 

Fondo Kyoto per le scuole, chi può fare domanda

In base al DM 66 del 14 aprile 2015 possono accedere ai prestiti agevolati:
- i soggetti pubblici proprietari degli immobili;
- i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici sopra descritti;
- i Fondi di investimento chiusi, costituiti ai sensi dell’articolo 33,comma 2, del decreto legge 6 luglio 2001,n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.
 
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