Condono edilizio del 2003, in Centro Italia potrebbe riaprirsi
RISTRUTTURAZIONE
Condono edilizio del 2003, in Centro Italia potrebbe riaprirsi
Le richieste di sanatoria pendenti potrebbero essere accolte per accelerare la ricostruzione. Legambiente: ‘scelta sbagliata’
03/07/2018 - Sarà discussa nei prossimi giorni alla Camera la legge di conversione del DL 55/2018, approvata la scorsa settimana dal Senato.
Oltre alla proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza, alla sanatoria provvisoria per le casette fai da te e alle nuove linee guida per la ricostruzione, il testo contiene una misura per accelerare la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Al comma 6 dell’art. 1-sexies, si prospetta la possibilità di ottenere il condono edilizio per chi ha presentato domanda ai sensi della legge 47/1985, dell’articolo 39 della legge 724/1994 o dell’articolo 32 del DL 269/2003 convertito dalla legge 326/2003, ma non ha (ancora) avuto risposta.
L’escamotage è quello di consentire la sostituzione della certificazione di idoneità sismica - ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità - con una perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige il certificato di idoneità statica, ex DM 15 maggio 1985, effettuando le verifiche previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.
Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
“Questa sanatoria, giustificata come necessaria per far partire la ricostruzione nelle zone del centro Italia a ben 22 mesi dal sisma del 2016, crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali che purtroppo in Italia sono sempre frequenti. E soprattutto apre un varco per sanare anche i ben più gravi e pericolosi abusi edilizi compiuti ad Ischia, colpita dal sisma nel 2017. Si tratta di una soluzione illusoria e sbagliata per un Paese bello e soprattutto fragile come l’Italia”.
In attesa che il decreto terremoto arrivi a metà luglio in discussione a Montecitorio, Legambiente chiede ai deputati un’assunzione di responsabilità affinché si modifichi il provvedimento cancellando l’emendamento che riapre i termini del condono edilizio del 2003. “Se è vero che gli abusi che si vogliono sanare sono stati ereditati, vecchi di decenni, la data del 2003 copre abbondantemente i lavori di ristrutturazione fatti precedentemente” - conclude la nota.
Oltre alla proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza, alla sanatoria provvisoria per le casette fai da te e alle nuove linee guida per la ricostruzione, il testo contiene una misura per accelerare la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Al comma 6 dell’art. 1-sexies, si prospetta la possibilità di ottenere il condono edilizio per chi ha presentato domanda ai sensi della legge 47/1985, dell’articolo 39 della legge 724/1994 o dell’articolo 32 del DL 269/2003 convertito dalla legge 326/2003, ma non ha (ancora) avuto risposta.
L’escamotage è quello di consentire la sostituzione della certificazione di idoneità sismica - ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità - con una perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige il certificato di idoneità statica, ex DM 15 maggio 1985, effettuando le verifiche previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.
Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
Condono edilizio del 2003, Legambiente: ‘scelta sbagliata’
“Il primo provvedimento del ‘Governo del cambiamento’ prevede il vecchio e abusato condono edilizio”. “In questo modo si riaprono i termini di quello che speravamo fosse l’ultimo sciagurato condono edilizio del 2003” - dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.“Questa sanatoria, giustificata come necessaria per far partire la ricostruzione nelle zone del centro Italia a ben 22 mesi dal sisma del 2016, crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali che purtroppo in Italia sono sempre frequenti. E soprattutto apre un varco per sanare anche i ben più gravi e pericolosi abusi edilizi compiuti ad Ischia, colpita dal sisma nel 2017. Si tratta di una soluzione illusoria e sbagliata per un Paese bello e soprattutto fragile come l’Italia”.
In attesa che il decreto terremoto arrivi a metà luglio in discussione a Montecitorio, Legambiente chiede ai deputati un’assunzione di responsabilità affinché si modifichi il provvedimento cancellando l’emendamento che riapre i termini del condono edilizio del 2003. “Se è vero che gli abusi che si vogliono sanare sono stati ereditati, vecchi di decenni, la data del 2003 copre abbondantemente i lavori di ristrutturazione fatti precedentemente” - conclude la nota.