Condono edilizio del 2003, in Centro Italia si riaprono i termini
RISTRUTTURAZIONE
Condono edilizio del 2003, in Centro Italia si riaprono i termini
Via libera definitivo al Decreto Terremoto. Legambiente: ‘mai successo che un evento calamitoso portasse a riaprire i termini della sanatoria’
24/07/2018 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 55/2018 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
La legge, approvata in via definitiva dalla Camera, senza modificare il testo già approvato dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza per le aree terremotate, con uno stanziamento di 300 milioni di euro; le altre misure sono finalizzate a semplificare e accelerare il processo di ricostruzione pubblica e privata. La legge entra in vigore domani 25 luglio.
Secondo Legambiente “è un pessimo segnale che il primo provvedimento approvato in questa legislatura contenga un condono edilizio. La promessa del Governo di migliorare alla Camera il testo del decreto terremoto, approvato al Senato, inspiegabilmente non è stata mantenuta”.
“E soprattutto - ha dichiarato Edoardo Zanchini Vicepresidente nazionale di Legambiente - è stato innalzato un inspiegabile muro contro ogni richiesta di correzione del testo arrivando ad approvare oggi, senza modifiche, un provvedimento che riapre così i termini del condono edilizio del 2003. Non era mai successo che un evento calamitoso portasse a riaprire i termini della sanatoria. In questo modo si crea un precedente pericoloso, perché da domani altri territori potranno chiedere di non essere discriminati e avere anche loro il diritto alla sanatoria dopo una calamità naturale”.
I progetti di immediato ripristino dell’agibilità degli edifici lievemente danneggiati possono riguardare singole unità immobiliari. I contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati potranno essere concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Sale da 150.000 euro a 258.000 euro l’importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l’attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi.
Viene esteso da 18 a 30 mesi il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale.
Viene modificata la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative, al fine di garantire la temporaneità delle nuove opere e - tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni - la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
Infine, la legge consente ai Comuni di mettere a disposizione aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici.
La legge, approvata in via definitiva dalla Camera, senza modificare il testo già approvato dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza per le aree terremotate, con uno stanziamento di 300 milioni di euro; le altre misure sono finalizzate a semplificare e accelerare il processo di ricostruzione pubblica e privata. La legge entra in vigore domani 25 luglio.
Condono edilizio del 2003, si riaprono i termini
Vengono semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. Questa misura (leggi i dettagli) è la più controversa.Secondo Legambiente “è un pessimo segnale che il primo provvedimento approvato in questa legislatura contenga un condono edilizio. La promessa del Governo di migliorare alla Camera il testo del decreto terremoto, approvato al Senato, inspiegabilmente non è stata mantenuta”.
“E soprattutto - ha dichiarato Edoardo Zanchini Vicepresidente nazionale di Legambiente - è stato innalzato un inspiegabile muro contro ogni richiesta di correzione del testo arrivando ad approvare oggi, senza modifiche, un provvedimento che riapre così i termini del condono edilizio del 2003. Non era mai successo che un evento calamitoso portasse a riaprire i termini della sanatoria. In questo modo si crea un precedente pericoloso, perché da domani altri territori potranno chiedere di non essere discriminati e avere anche loro il diritto alla sanatoria dopo una calamità naturale”.
Le altre misure per la ricostruzione pubblica e privata
La legge introduce una sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi.I progetti di immediato ripristino dell’agibilità degli edifici lievemente danneggiati possono riguardare singole unità immobiliari. I contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati potranno essere concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Sale da 150.000 euro a 258.000 euro l’importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l’attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi.
Viene esteso da 18 a 30 mesi il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale.
Viene modificata la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative, al fine di garantire la temporaneità delle nuove opere e - tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni - la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
Infine, la legge consente ai Comuni di mettere a disposizione aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici.