NORMATIVA
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Appalti gratuiti, se c’è ritorno di immagine sono legittimi
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Appalti gratuiti, se c’è ritorno di immagine sono legittimi
Tar Calabria: conta l’utilità economica in senso lato, anche se diversa da quella finanziaria
14/08/2018 - Gli appalti a titolo gratuito sono legittimi a condizione che comportino un’utilità economica in senso lato. Un esempio è il ritorno di immagine, che rappresenta un tipo di utilità diversa da quella meramente finanziaria.
Il Tar Calabria con la sentenza 418/2018 è tornato sul tema dei bandi a titolo gratuito, o che prevedono un compenso simbolico, affermando anche che può presentare ricorso anche chi non ha partecipato alla gara.
Nel caso preso in esame, i giudici hanno ricordato che il contratto è nullo, per mancanza di un elemento essenziale, quando la differenza tra prezzo e valore di mercato del bene venduto lascia sospettare intenzioni poco serie tra le parti, cioè la volontà del venditore di non essere pagato.
Il Tar, ricordando la differenza tra prezzo vile e prezzo irrisorio, ha affermato che nel caso esaminato l’Amministrazione aveva sì fissato un prezzo basso, ma senza causare irregolarità. Alla previsione di un prezzo “simbolico” o addirittura “nullo”, si legge nella sentenza, può effettivamente corrispondere un’utilità economica in senso lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa da quella meramente finanziaria.
Ci sono tuttavia tre eccezioni. L’esito di una gara può essere impugnato anche dall’operatore che non ha partecipato nel caso in cui si contesti in radice l’indizione della gara; si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
Per clausole immediatamente escludenti si intendono “le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara o che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta, le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente.
Nel caso in esame, i giudici hanno accolto il ricorso dell’operatore che non aveva partecipato alla gara perché impossibilitato dal prezzo troppo basso. In linea di principio il Tar ha però ribadito la legittimità dei compensi simbolici e degli appalti a titolo gratuito.
Il Tar Calabria con la sentenza 418/2018 è tornato sul tema dei bandi a titolo gratuito, o che prevedono un compenso simbolico, affermando anche che può presentare ricorso anche chi non ha partecipato alla gara.
Appalti gratuiti e ritorno di immagine
Il bando riguarda in realtà un appalto di fornitura, ma le stesse logiche hanno colpito anche i professionisti nelle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per cui erano stati previsti compensi simbolici pari a un euro, da compensare con il ritorno di immagine che l’aggiudicazione dell’incarico avrebbe comportato.Nel caso preso in esame, i giudici hanno ricordato che il contratto è nullo, per mancanza di un elemento essenziale, quando la differenza tra prezzo e valore di mercato del bene venduto lascia sospettare intenzioni poco serie tra le parti, cioè la volontà del venditore di non essere pagato.
Il Tar, ricordando la differenza tra prezzo vile e prezzo irrisorio, ha affermato che nel caso esaminato l’Amministrazione aveva sì fissato un prezzo basso, ma senza causare irregolarità. Alla previsione di un prezzo “simbolico” o addirittura “nullo”, si legge nella sentenza, può effettivamente corrispondere un’utilità economica in senso lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa da quella meramente finanziaria.
Appalti, anche chi non partecipa può fare ricorso
La regola generale prevede che soltanto chi ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnarne l’esito.Ci sono tuttavia tre eccezioni. L’esito di una gara può essere impugnato anche dall’operatore che non ha partecipato nel caso in cui si contesti in radice l’indizione della gara; si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
Per clausole immediatamente escludenti si intendono “le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara o che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta, le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente.
Nel caso in esame, i giudici hanno accolto il ricorso dell’operatore che non aveva partecipato alla gara perché impossibilitato dal prezzo troppo basso. In linea di principio il Tar ha però ribadito la legittimità dei compensi simbolici e degli appalti a titolo gratuito.