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Distanze, norme ad hoc per gli edifici al confine con piazze e vie pubbliche

Distanze, norme ad hoc per gli edifici al confine con piazze e vie pubbliche

Consiglio di Stato: necessario osservare le leggi e i regolamenti edilizi appositamente scritti, non le disposizioni generali

Vedi Aggiornamento del 27/03/2019
Distanze, norme ad hoc per gli edifici al confine con piazze e vie pubbliche
di Paola Mammarella
10/08/2018 - Per gli edifici costruiti al confine con piazze e vie pubbliche non si devono seguire le normali disposizioni sulle distanze, ma regole scritte appositamente per questi casi. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 3098/2018.
 

Distanze tra edifici

A livello nazionale, le distanze tra edifici sono regolate dal DM 1444/1968. L’articolo 9 del DM 1444/1968 stabilisce che nei nuovi edifici tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve esserci una distanza minima di 10 metri. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Nei centri storici, invece, è vietato superare le distanze preesistenti, anche se inferiori ai limiti consentiti.
 
Queste distanze valgono solo per gli edifici costruiti per la prima volta. Se due edifici si trovano invece ad una distanza minore di 10 metri, ed uno di questi viene demolito, può essere ricostruito alla stessa distanza in cui si trovava prima.
 
Sono poi ammesse deroghe per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per interesse pubblico.
 

Distanze tra edifici su vie e piazze pubbliche

Il Consiglio di Stato ha spiegato che, ai sensi dell’articolo 879 del Codice Civile, le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche.
 
In questi casi bisogna applicare le leggi e i regolamenti per esse specificamente dettati. In presenza di una strada pubblica, hanno affermato i giudici, non emerge tanto l'esigenza di tutelare un diritto soggettivo privato, quanto quella di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico edilizi.
 
Nel caso in esame, nell’ambito del totale rifacimento della piazza, il concessionario di un’edicola doveva effettuare la sostituzione del suo chiosco per adeguarlo al nuovo arredo urbano. Il progetto prevedeva anche l’abbattimento di un vecchio vespasiano e l’inserimento dei servizi igienici pubblici nel nuovo manufatto. Si trattava quindi di un’opera in parte privata e in parte pubblica realizzata su suolo pubblico.
 
Sulla base di questi motivi e dei contenuti del Regolamento edilizio del Comune, il CdS ha concluso che fosse possibile derogare alle norme sulle distanze tra edifici.
 
È stato quindi respinto il ricorso presentato dal proprietario di un’abitazione affacciata sulla piazza, che riteneva la nuova edicola troppo vicina.
 
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