
Tettoie, pergolati e gazebo: come distinguerli e con quali iter realizzarli
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NORMATIVA
Tettoie, pergolati e gazebo: come distinguerli e con quali iter realizzarli
La Guida di Edilportale alle pronunce della giurisprudenza che hanno risolto i dubbi sui titoli abilitativi
Vedi Aggiornamento
del 22/11/2023

Vedi Aggiornamento del 22/11/2023
02/08/2018 - Tettoie, pensiline, pergolati, pergotende e gazebo sono spesso utilizzate per proteggere e sfruttare gli spazi outdoor. Realizzarle non è sempre facile perchè la normativa non fornisce definizioni chiare. Si creano quindi zone grigie e incertezze sul corretto titolo abilitativo da utilizzare.
In molti casi queste incertezze danno luogo a contestazioni e contenziosi, risolti davanti ai Tribunali ordinari o Amministrativi al termine di procedimenti lunghi e dispendiosi.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E GAZEBO
Dalle definizioni non sempre si desumono in modo certo i titoli abilitativi e le procedure da seguire per l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di tettoie, pensiline, pergolati, pergotende e gazebo.
Per ogni opera, la guida di Edilportale raggruppa anche le principali sentenze che hanno tentato di colmare le lacune della normativa, integrando le definizioni e fornendo spiegazioni pratiche.
Le strutture fisse richiedono invece il permesso di costruire. Ci sono anche casi intermedi, in cui i regolamenti edilizi dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ritengono sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) invece del permesso di costruire.
Fatte queste premesse, non è chiaro cosa si intenda per “modeste dimensioni”. La normativa nazionale fornisce dei range di riferimento per orientarsi nella scelta del titolo abilitativo da utilizzare. È quindi necessario consultare sempre i Regolamenti edilizi dei Comuni interessati.
È più chiaro il concetto di precarietà delle opere. Sia la normativa sia la giurisprudenza sono concordi nell’affermare che non va presa in considerazione la struttura, che può essere indifferentemente pesante o leggera, ma il tempo di utilizzo dell’opera.
In molti casi queste incertezze danno luogo a contestazioni e contenziosi, risolti davanti ai Tribunali ordinari o Amministrativi al termine di procedimenti lunghi e dispendiosi.
Tettoie, pensiline, pergolati, pergotende e gazebo, la normativa
Edilportale ha raccolto in una guida le definizioni del Regolamento edilizio tipo (RET) (Accordo 20 ottobre 2016) e del Glossario unico delle opere realizzabili in regime di edilizia libera (DM 2 marzo 2018).SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E GAZEBO
Dalle definizioni non sempre si desumono in modo certo i titoli abilitativi e le procedure da seguire per l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di tettoie, pensiline, pergolati, pergotende e gazebo.
Per ogni opera, la guida di Edilportale raggruppa anche le principali sentenze che hanno tentato di colmare le lacune della normativa, integrando le definizioni e fornendo spiegazioni pratiche.
Pratiche edilizie in base a dimensioni e utilizzo delle opere
In generale, i titoli abilitativi da utilizzare vengono determinati dall’utilizzo cui i manufatti sono destinati e dalle caratteristiche costruttive. Se le opere sono precarie, cioè amovibili, di modeste dimensioni e destinate ad un uso temporaneo, non sono necessarie autorizzazioni, ma la loro installazione rientra nel regime dell’edilizia libera.Le strutture fisse richiedono invece il permesso di costruire. Ci sono anche casi intermedi, in cui i regolamenti edilizi dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ritengono sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) invece del permesso di costruire.
Fatte queste premesse, non è chiaro cosa si intenda per “modeste dimensioni”. La normativa nazionale fornisce dei range di riferimento per orientarsi nella scelta del titolo abilitativo da utilizzare. È quindi necessario consultare sempre i Regolamenti edilizi dei Comuni interessati.
È più chiaro il concetto di precarietà delle opere. Sia la normativa sia la giurisprudenza sono concordi nell’affermare che non va presa in considerazione la struttura, che può essere indifferentemente pesante o leggera, ma il tempo di utilizzo dell’opera.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 02/03/2018
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Accordo 20/10/2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Approfondimenti
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