
Split Payment eliminato e Fisco più semplice, le novità per i professionisti
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Split Payment eliminato e Fisco più semplice, le novità per i professionisti
In vigore il decreto Dignità che cancella la scissione dell’Iva e modifica redditometro e spesometro
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del 13/11/2019

31/08/2018 - Abolito definitivamente lo Split Payment per i professionisti. La novità, chiesta a gran voce dal mondo delle professioni, è stata confermata con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge “Dignità”.
La legge ha introdotto anche altre semplificazioni in materia di redditometro e spesometro che dovrebbero snellire gli adempimenti fiscali a carico dei professionisti.
Secondo il meccanismo dello Split Payment, lo ricordiamo, chi emette una fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e delle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, non incassa l’Iva, perché questa viene versata direttamente all’Erario per evitare dimenticanze o fenomeni di evasione fiscale.
Lo Split Payment non è mai piaciuto ai professionisti, che hanno sempre obiettato di essere già soggetti alla ritenuta d’acconto e hanno parlato di discriminazione dei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione rispetto a quelli che operano nel settore privato.
Con l’entrata in vigore della norma, questa distorsione è stata corretta.
Il risultato è che, tra Iva versata e quella soggetta a Split Payment, le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità che l’Ance ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno.
Per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario la fattura elettronica non è obbligatoria. ll "regime dei minimi” prevede un'aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.
Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime "forfettario", che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.
Il termine per l’invio telematico dello spesometro (l’adempimento comunicativo, da parte dei soggetti passivi Iva, riguardante i dati di tutte le fatture emesse e ricevute) relativo al terzo trimestre del 2018 slitta inoltre dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Le scadenze per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale sono state fissate al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
La legge ha introdotto anche altre semplificazioni in materia di redditometro e spesometro che dovrebbero snellire gli adempimenti fiscali a carico dei professionisti.
Split Payment, professionisti esenti dal 12 agosto
I professionisti non sono più soggetti al meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva per le prestazioni di servizi rese alle PA. La novità riguarda le fatture emesse dopo il 12 agosto 2018, giorno dell’entrata in vigore della legge.Secondo il meccanismo dello Split Payment, lo ricordiamo, chi emette una fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e delle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, non incassa l’Iva, perché questa viene versata direttamente all’Erario per evitare dimenticanze o fenomeni di evasione fiscale.
Lo Split Payment non è mai piaciuto ai professionisti, che hanno sempre obiettato di essere già soggetti alla ritenuta d’acconto e hanno parlato di discriminazione dei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione rispetto a quelli che operano nel settore privato.
Con l’entrata in vigore della norma, questa distorsione è stata corretta.
Split Payment, le imprese lo giudicano inutile e dannoso
Ma lo Split Payment non piace neanche alle imprese, per le quali però il meccanismo resta in vigore. All’inizio dell’anno le sigle datoriali delle costruzioni (Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni), hanno presentato una denuncia alla Commissione Europea sostenendo che lo Split Payment si traduce in una perenne situazione di credito Iva per le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, contro la quale a poco sono servite le misure per accelerare il rimborso Iva predisposte dal Governo.Il risultato è che, tra Iva versata e quella soggetta a Split Payment, le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità che l’Ance ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno.
Fatturazione elettronica sufficiente contro l'evasione fiscale
Secondo le imprese, per scongiurare l’evasione fiscale è sufficiente la fatturazione elettronica. Ricordiamo che la fatturazione elettronica è in vigore dal 2015 nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e dal 1° luglio 2018 riguarda anche i rapporti tra privati nei subappalti. Dal 1° luglio 2018 è obbligatorio l’utilizzo delle fatture elettroniche per le prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà anche i passaggi successivi. Nel caso in cui i subappaltatori si avvalgano dei beni o dei servizi resi da un altro soggetto, anche quest’ultimo dovrà adottare la fatturazione elettronica.Per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario la fattura elettronica non è obbligatoria. ll "regime dei minimi” prevede un'aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.
Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime "forfettario", che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.
Decreto ‘Dignità’ e semplificazioni fiscali
Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, cambiano le modalità di accertamento da redditometro. La legge abroga il DM 16 settembre 2015, che verrà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, emanato dopo aver sentito l’Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.Il termine per l’invio telematico dello spesometro (l’adempimento comunicativo, da parte dei soggetti passivi Iva, riguardante i dati di tutte le fatture emesse e ricevute) relativo al terzo trimestre del 2018 slitta inoltre dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Le scadenze per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale sono state fissate al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.