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Ristrutturazione di un capannone, ok alla detrazione Iva anche se la proprietà è di terzi
RISTRUTTURAZIONE
Ristrutturazione di un capannone, ok alla detrazione Iva anche se la proprietà è di terzi
La Cassazione precisa: deve esserci un nesso di strumentalità tra l’immobile e l’attività professionale o di impresa
21/08/2018 - Il professionista o l’impresa che effettua un intervento di ristrutturazione ha diritto alla detrazione Iva anche se l’immobile appartiene ad un terzo. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 11533/2018.
L’impresa aveva chiesto e ottenuto la detrazione dell’Iva, ma dopo alcuni accertamenti, l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione.
Nel caso considerato, i giudici non hanno dato importanza al fatto che, al momento dei lavori, l’immobile fosse censito nella categoria catastale A/2 e avesse quindi destinazione abitativa. La strumentalità è stata infatti accertata dal successivo passaggio in categoria D/2.
Superato il primo ostacolo, la Cassazione ha smontato anche le affermazioni del Fisco sulla proprietà dell’immobile. Secondo il Fisco, per ottenere la detrazione alcuni professionisti e alcune imprese ricorrono a degli escamotage per far risultare che l’immobile sia strumentale allo svolgimento dell’attività. Un esempio è il professionista che vuole ristrutturare la propria abitazione, ma che la affitta all’associazione professionale di cui fa parte per poter ottenere la detrazione Iva.
La Cassazione ha invece affermato che “Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”.
Il nesso di strumentalità viene meno, ha concluso la Cassazione, soltanto quando l’attività che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile non inizia per motivi imputabili al professionista o all’impresa.
Sulla base di queste considerazioni, la detrazione Iva è stata confermata.
Ristrutturazione e detrazione Iva, il caso
Nel caso preso in esame, un’impresa aveva ristrutturato un immobile che, al momento dei lavori, era classificato in categoria catastale A/2 abitativa ed era di proprietà di un’altra società. Al termine dei lavori, però, il fabbricato aveva ottenuto il cambio di destinazione d’uso e gli era stata assegnata la categoria catastale D/2.L’impresa aveva chiesto e ottenuto la detrazione dell’Iva, ma dopo alcuni accertamenti, l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione.
Ristrutturazione e detrazione Iva sui beni strumentali
La Corte di Cassazione ha spiegato che il presupposto per ottenere la detrazione è la strumentalità del bene. È quindi necessario verificare se l’immobile effettivamente è utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa o professionale.Nel caso considerato, i giudici non hanno dato importanza al fatto che, al momento dei lavori, l’immobile fosse censito nella categoria catastale A/2 e avesse quindi destinazione abitativa. La strumentalità è stata infatti accertata dal successivo passaggio in categoria D/2.
Superato il primo ostacolo, la Cassazione ha smontato anche le affermazioni del Fisco sulla proprietà dell’immobile. Secondo il Fisco, per ottenere la detrazione alcuni professionisti e alcune imprese ricorrono a degli escamotage per far risultare che l’immobile sia strumentale allo svolgimento dell’attività. Un esempio è il professionista che vuole ristrutturare la propria abitazione, ma che la affitta all’associazione professionale di cui fa parte per poter ottenere la detrazione Iva.
La Cassazione ha invece affermato che “Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”.
Il nesso di strumentalità viene meno, ha concluso la Cassazione, soltanto quando l’attività che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile non inizia per motivi imputabili al professionista o all’impresa.
Sulla base di queste considerazioni, la detrazione Iva è stata confermata.