Box auto, bonus ristrutturazione solo se realizzato ‘ex-novo’
NORMATIVA
Box auto, bonus ristrutturazione solo se realizzato ‘ex-novo’
Agenzia delle Entrate: no alla detrazione se l’impresa ha costruito l’autorimessa riconvertendo un edificio preesistente
24/09/2018 - L’agevolazione fiscale del 50% spetta per i box e i posti auto realizzati “ex-novo” dall’impresa. L’Agenzia delle Entrate con l’interpello 6/2018 ha spiegato che non è riconosciuto nessun bonus nel caso in cui l’impresa abbia ricavato il box o il posto auto da un immobile preesistente.
Nel caso in cui la vendita sia preceduta dal compromesso, ha spiegato il fisco con la Risoluzione 7/E/2011, la detrazione spetta solo se il preliminare di acquisto è registrato e se da esso emerge il vincolo pertinenziale con l’edificio abitativo. Gli acconti eventualmente versati prima della registrazione dell’atto non possono usufruire della detrazione.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
L’impresa che vende il box auto deve averlo realizzato dal nulla per la prima volta. Nel caso in cui l’autorimessa sia stata ricavata da un edificio già esistente, non sono riconosciute detrazioni.
Nei vari documenti di prassi, spiega l’Agenzia delle Entrate nell’interpello, “il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”.
“Posto che il box auto che il contribuente ha acquistato - conclude l’interpello - deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile”.
Bonus 50% su costruzione e acquisto di box e posti auto
La normativa che regola nel complesso il bonus ristrutturazione stabilisce che l’agevolazione fiscale del 50% spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione non si calcola sul prezzo di vendita, ma spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione che devono essere dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.Nel caso in cui la vendita sia preceduta dal compromesso, ha spiegato il fisco con la Risoluzione 7/E/2011, la detrazione spetta solo se il preliminare di acquisto è registrato e se da esso emerge il vincolo pertinenziale con l’edificio abitativo. Gli acconti eventualmente versati prima della registrazione dell’atto non possono usufruire della detrazione.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
Bonus 50%, la realizzazione delle autorimesse
Fatte queste premesse, il Fisco ha dovuto spiegare cosa si intende per realizzazione dei box e dei posti auto e chiarire i dubbi sulla possibilità di detrarre le spese per l’acquisto di autorimesse già realizzate.L’impresa che vende il box auto deve averlo realizzato dal nulla per la prima volta. Nel caso in cui l’autorimessa sia stata ricavata da un edificio già esistente, non sono riconosciute detrazioni.
Nei vari documenti di prassi, spiega l’Agenzia delle Entrate nell’interpello, “il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”.
“Posto che il box auto che il contribuente ha acquistato - conclude l’interpello - deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile”.