Condominio, la norma antincendio punta sulla progettazione delle facciate
NORMATIVA
Condominio, la norma antincendio punta sulla progettazione delle facciate
Dovranno prevenire la propagazione del fuoco. Le nuove regole si applicheranno ai nuovi edifici e in caso di rifacimento delle facciate
12/09/2018 - Attenzione alla progettazione e ai requisiti delle facciate per la sicurezza antincendio dei condomìni. Lo prevede la bozza di decreto del Ministero dell’Interno contenente la regola tecnica integrativa del DM 246/1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di “altezza antincendi” uguale o superiore a 12 metri.
Il testo è all’esame della Commissione Europea, che deve valutare se le nuove regole possano impedire la libera circolazione dei prodotti da costruzione.
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali, interstizi tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con il conseguente coinvolgimento di altri compartimenti, orizzontali o verticali, inizialmente non interessati dall’incendio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione a causa di un fuoco esterno, originato in un edificio adiacente o a livello stradale;
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’evacuazione e l’intervento delle squadre di soccorso.
Le norme sui requisiti antincendio delle facciate saranno applicate ai condomìni di nuova costruzione e a quelli esistenti interessati da interventi di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%.
Non si dovranno seguire i nuovi requisiti nei lavori in corso o pianificati sulla base di un progetto approvato prima dell’entrata in vigore del decreto.
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Ricordiamo che per “altezza antincendi” si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Per ogni categoria sono previsti i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.
- entro due anni dall’entrata in vigore del decreto per quanto riguarda l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 metri);
- entro un anno per le restanti disposizioni, come le condizioni per garantire la sicurezza e una corretta evacuazione in caso di incendio.
Il testo è all’esame della Commissione Europea, che deve valutare se le nuove regole possano impedire la libera circolazione dei prodotti da costruzione.
Antincendio in condominio, i requisiti delle facciate
In base alla bozza, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate saranno valutati avendo come obiettivi:- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali, interstizi tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con il conseguente coinvolgimento di altri compartimenti, orizzontali o verticali, inizialmente non interessati dall’incendio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione a causa di un fuoco esterno, originato in un edificio adiacente o a livello stradale;
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’evacuazione e l’intervento delle squadre di soccorso.
Le norme sui requisiti antincendio delle facciate saranno applicate ai condomìni di nuova costruzione e a quelli esistenti interessati da interventi di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%.
Non si dovranno seguire i nuovi requisiti nei lavori in corso o pianificati sulla base di un progetto approvato prima dell’entrata in vigore del decreto.
Antincendio in condominio, prestazioni e compiti dei responsabili
La bozza del decreto individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Ricordiamo che per “altezza antincendi” si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Per ogni categoria sono previsti i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.
Antincendio in condominio, i tempi per l’attuazione delle nuove regole
Le nuove regole si applicheranno nei condomìni di nuova costruzione. Quelli esistenti dovranno essere adeguati:- entro due anni dall’entrata in vigore del decreto per quanto riguarda l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 metri);
- entro un anno per le restanti disposizioni, come le condizioni per garantire la sicurezza e una corretta evacuazione in caso di incendio.