Ecobonus, definite le procedure di controllo a campione dell’Enea
RISPARMIO ENERGETICO
Ecobonus, definite le procedure di controllo a campione dell’Enea
Ma i requisiti da accertare potrebbero presto cambiare con il decreto allo studio che taglia i bonus
13/09/2018 - Definiti i controlli a campione che l’Enea effettuerà sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici che hanno avuto accesso all’Ecobonus. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Va sottolineato che i requisiti da accertare sono quelli della normativa al momento in vigore. Ricordiamo però che presto le condizioni per accedere all’Ecobonus potrebbero cambiare dal momento che sono stati previsti tagli abbastanza consistenti alle detrazioni.
L’Enea entro il 30 giugno di ogni anno dovrà elaborare il programma dei controlli a campione sulle istanze relative agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio tenendo conto dei seguenti criteri: istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (75%); istanze che presentano la spesa piu' elevata; istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. Il programma dei controlli sarà poi sarà sottoposto alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN).
I controlli, sia documentali che in situ, accerteranno la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni.
I tagli sono iniziati con la Legge di Bilancio 2018, che ha ridotto dal 65% al 50% i bonus per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013, acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La bozza del decreto Ecobonus ha poi previsto dei massimali specifici di costo, cioè la spesa specifica ammissibile alla detrazione, per ogni tipologia di intervento.
Per ricordare qualche esempio dell’analisi fatta sulla bozza del decreto, per la sostituzione di una finestra in zona climatica A, B o C, sarebbe ammessa alla detrazione una spesa fino a 350 euro al metro quadro (450 euro per le zone climatiche D, E ed F). Se il costo dei lavori superasse i 350 euro a metro quadro, la parte eccedente non verrebbe conteggiata ai fini della detrazione.
Dal punto di vista degli adempimenti, nei bonifici, oltre alla causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale del soggetto che riceve il bonifico e numero di partita Iva, si dovrebbe indicare il numero e la data della fattura.
Sull’ecobonus la situazione è molto chiara: la parte del leone la fanno la sostituzione di finestre e infissi, l’installazione del cappotto termico, gli interventi sulle coperture. Decisamente più in basso si posizionano i lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A e tutti gli altri interventi sugli impianti che, nella maggior parte dei casi, sono realizzabili senza la consulenza di un professionista.
Ma cosa accadrebbe se i bonus fossero ridimensionati, come ipotizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico? Il 50% dei partecipanti al sondaggio ha risposto che i committenti non troverebbero conveniente l’ecobonus e farebbero i lavori in nero o, addirittura, sarebbero scoraggiati e non farebbero lavori.
Va sottolineato che i requisiti da accertare sono quelli della normativa al momento in vigore. Ricordiamo però che presto le condizioni per accedere all’Ecobonus potrebbero cambiare dal momento che sono stati previsti tagli abbastanza consistenti alle detrazioni.
Ecobonus, i controlli dell’Enea
Il decreto pubblicato in Gazzetta assegna all’Enea 500mila euro per il 2017 e un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 per lo svolgimento dei controlli a campione sugli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici condominiali.L’Enea entro il 30 giugno di ogni anno dovrà elaborare il programma dei controlli a campione sulle istanze relative agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio tenendo conto dei seguenti criteri: istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (75%); istanze che presentano la spesa piu' elevata; istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. Il programma dei controlli sarà poi sarà sottoposto alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN).
I controlli, sia documentali che in situ, accerteranno la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni.
Ecobonus, come stanno per cambiare le detrazioni
Le regole sugli incentivi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono in fase di cambiamento. La bozza di decreto “Ecobonus”, predisposta a luglio dal Mise, prevede tagli abbastanza consistenti alle detrazioni fiscali.I tagli sono iniziati con la Legge di Bilancio 2018, che ha ridotto dal 65% al 50% i bonus per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013, acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La bozza del decreto Ecobonus ha poi previsto dei massimali specifici di costo, cioè la spesa specifica ammissibile alla detrazione, per ogni tipologia di intervento.
Per ricordare qualche esempio dell’analisi fatta sulla bozza del decreto, per la sostituzione di una finestra in zona climatica A, B o C, sarebbe ammessa alla detrazione una spesa fino a 350 euro al metro quadro (450 euro per le zone climatiche D, E ed F). Se il costo dei lavori superasse i 350 euro a metro quadro, la parte eccedente non verrebbe conteggiata ai fini della detrazione.
Dal punto di vista degli adempimenti, nei bonifici, oltre alla causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale del soggetto che riceve il bonifico e numero di partita Iva, si dovrebbe indicare il numero e la data della fattura.
Ecobonus, si rischia il blocco dei lavori
Come evidenziato dall’ultimo sondaggio condotto da Edilportale, in generale il 60% del lavoro dei progettisti proviene da interventi collegati alle detrazioni fiscali.Sull’ecobonus la situazione è molto chiara: la parte del leone la fanno la sostituzione di finestre e infissi, l’installazione del cappotto termico, gli interventi sulle coperture. Decisamente più in basso si posizionano i lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A e tutti gli altri interventi sugli impianti che, nella maggior parte dei casi, sono realizzabili senza la consulenza di un professionista.
Ma cosa accadrebbe se i bonus fossero ridimensionati, come ipotizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico? Il 50% dei partecipanti al sondaggio ha risposto che i committenti non troverebbero conveniente l’ecobonus e farebbero i lavori in nero o, addirittura, sarebbero scoraggiati e non farebbero lavori.