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Comunicazioni elettroniche negli appalti, Anci: i Comuni non sono pronti, ok a chiavette e Cd in busta chiusa

Comunicazioni elettroniche negli appalti, Anci: i Comuni non sono pronti, ok a chiavette e Cd in busta chiusa

Transizione graduale verso l’obbligo in vigore dallo scorso 18 ottobre

Vedi Aggiornamento del 20/12/2018
Brian Jackson © 123RF
Brian Jackson © 123RF
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/12/2018
24/10/2018 - La transizione dalle comunicazioni cartacee a quelle elettroniche si farà gradualmente. È quanto emerge da una nota operativa diramata dall’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci). Dato che i Comuni non sono pronti ad attuare gli obblighi del Codice Appalti, potranno ancora ricevere buste. L’unica differenza sarà che al posto dei documenti in formati cartaceo dovranno esserci chiavette usb o Cd.
 

Comunicazioni elettroniche, le deroghe consentite

Il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. L’obbligo deriva dall’articolo 40 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), ma secondo l’Anci va bilanciato con l’articolo 52, in base al quale deve essere garantita l’integrità e la riservatezza delle informazioni trasmesse e l’esame delle domande deve avvenire dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
 
L’articolo 52, sottolinea l’Anci, ammette delle deroghe all’obbligo di comunicazione elettronica nei seguenti casi:
- a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file, che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
- i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
- l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
- i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
- l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso.
 

Piattaforme di negoziazione e aggregazione dei piccoli Comuni

Gli obblighi di comunicazione informatica possono essere considerati rispettati utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, regolate dall’articolo 58 del Codice, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Centrali uniche di committenza, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento.
 

Distinzione tra piattaforme elettroniche di negoziazione e comunicazioni digitali

Secondo l’interpretazione dell’Anci, l’articolo 40 del Codice Appalti prescrive l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici, ma non l’utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche.
 
“Il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici - si legge nella nota dell’Anci - non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato”.
 
“Pertanto - continua la nota - si ritiene che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. enotification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto)”.
 

Periodo transitorio con chiavette Usb e Cd

In assenza di una piattaforma di e-procurement o di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, spiega l’Anci, le stazioni appaltanti potranno ancora ricorrere a soluzioni alternative.
 
Dal momento che la posta elettronica certificata non garantisce la riservatezza e l’apertura delle offerte dopo la scadenza dei termini di presentazione, l’Anci ritiene possibile “presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata.
 
Tutto questo, conclude l’Anci, costituisce una deroga che deve essere motivata e sarà ammissibile fino all’implementazione di strumenti telematici sicuri, ma soprattutto all’emanazione di norme che definiscano uno standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.
 
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