NORMATIVA
Patente a punti in edilizia, non tutti devono richiederla
Ecobonus, sostituire soltanto i radiatori dà diritto alla detrazione?
RISPARMIO ENERGETICO
Ecobonus, sostituire soltanto i radiatori dà diritto alla detrazione?
L’Enea chiarisce cosa s’intende per ‘sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento’
22/10/2018 - È possibile usufruire dell’ecobonus se si sostituiscono solo i radiatori o è necessario cambiare anche il generatore di calore?
A chiarirlo l’Enea che spiega come intendere la ‘sostituzione parziale dell’impianto’ ai fini della detrazione fiscale.
L’Enea, ammettendo che manca una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, ha spiegato, dopo aver consultato il Mise, che per usufruire degli incentivi, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore.
In aggiunta l’intervento può comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
Di conseguenza, non è possibile usufruire dell’ecobonus solo per la sostituzione dei radiatori e, per estensione, per qualsiasi corpo di emissione o distribuzione, come ad esempio i pavimenti radianti. Per accedere all’agevolazione tali interventi devono essere realizzati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di produzione, in questo caso, della caldaia.
In questo caso, infatti, ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore.
Tra queste spese possono rientrare quelle per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento.
L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
A chiarirlo l’Enea che spiega come intendere la ‘sostituzione parziale dell’impianto’ ai fini della detrazione fiscale.
Ecobonus e sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento
Il Legislatore definisce agevolabili con l’ecobonus “gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti a pompa di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia”. Con questa definizione, però, non è chiaro se, per accedere alla detrazione, basti sostituire una parte qualsiasi dell’impianto (come ad esempio i soli radiatori) o necessariamente almeno la caldaia.L’Enea, ammettendo che manca una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, ha spiegato, dopo aver consultato il Mise, che per usufruire degli incentivi, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore.
In aggiunta l’intervento può comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
Di conseguenza, non è possibile usufruire dell’ecobonus solo per la sostituzione dei radiatori e, per estensione, per qualsiasi corpo di emissione o distribuzione, come ad esempio i pavimenti radianti. Per accedere all’agevolazione tali interventi devono essere realizzati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di produzione, in questo caso, della caldaia.
Ecobonus: sostituzione impianto con pompe di calore
Sempre sul fronte degli interventi di ‘sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale’, l’Enea ha spiegato che la sostituzione di un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente può accedere alla detrazione perché non costituisce un’integrazione all’impianto già esistente.In questo caso, infatti, ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore.
Ecobonus: agevolabili le spese ‘funzionali all’intervento’
Infine, si ricorda che sono agevolabili con l’ecobonus anche le spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.Tra queste spese possono rientrare quelle per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento.
L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.