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Ristrutturazione con ampliamento, l’ecobonus spetta solo sull’esistente

Ristrutturazione con ampliamento, l’ecobonus spetta solo sull’esistente

L’Agenzia delle Entrate spiega che in questo caso non è possibile richiedere l’agevolazione per interventi di riqualificazione globale

Vedi Aggiornamento del 31/03/2022
Foto: gasparij ©123RF.com
Foto: gasparij ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 31/03/2022
24/10/2018 - È possibile richiedere l’ecobonus, nel caso di ristrutturazione con ampliamento, solo per le spese riferibili alla parte esistente.
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
 

Ristrutturazione con ampliamento: no ad ecobonus per riqualificazione globale  

L’Agenzia ricorda che in quest’ultimo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
 
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).
 

Ampliamenti: come calcolare l’ecobonus per impianti al servizio dell’intero edificio

Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.
 
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.
 

Ecobonus 2018: come funziona

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione per:
 - finestre, comprensive di infissi;
- schermature solari;
-impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
 
Com’è noto, per tutto il 2018 si può richiedere la detrazione del 65% per:
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto Mise 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.
 
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