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Sismabonus, se l’asseverazione del tecnico è tardiva si perde la detrazione

Sismabonus, se l’asseverazione del tecnico è tardiva si perde la detrazione

La classe di rischio deve essere attestata prima dell’intervento strutturale e dopo l’esecuzione dei lavori

Vedi Aggiornamento del 14/01/2022
Sismabonus, se l’asseverazione del tecnico è tardiva si perde la detrazione
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 14/01/2022
12/10/2018 - Per beneficiare del Sismabonus il professionista che effettua l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio deve allegarla alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi.
 
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate che risponde, nell’interpello 31/2018, ad un contribuente che chiedeva se fosse possibile la presentazione tardiva dell’asseverazione per la demolizione con ricostruzione di un edificio con gravi carenze sismiche.
 

Sismabonus: quando presentare l’asseverazione

L’Agenzia ha ricordato che il MIT ha emanato delle specifiche linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni che definiscono le modalità di attestazioni da parte dei professionisti abilitati.
 
Le linee guida, infatti, stabiliscono che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare, secondo i contenuti delle linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
 
Rispetto all’asseverazione pre-intervento le linee guida stabiliscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico (contenente l’asseverazione) va allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente.
 
In riferimento all’asseverazione post-intervento si legge che “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” e che “l’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali”.
 

Sismabonus, per fruirne non è consentita l’asseverazione tardiva

Poiché la disciplina richiede la contestuale allegazione del progetto, come asseverato dal progettista, alla Scia e il deposito presso lo sportello unico, l’Agenzia ha spiegato che non è consentita l’asseverazione tardiva.
 
Sul tema, inoltre, le Entrate hanno precisato che rientrano nel perimetro di applicazione dell’agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla relativa normativa, i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione e che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento.
 
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