21/11/2018 - Valutazione della capacità tecnica dei progettisti, miglioramento prestazionale del progetto e utilizzo dei materiali riciclati. Sono alcune delle spiegazioni con cui il Ministero dell’Ambiente ha chiarito come applicare il
DM 11 ottobre 2017. Si tratta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) da utilizzare per l’affidamento di servizi di progettazione e i lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici.
Capacità tecnica dei progettisti
Come spiegato dal Ministero dell’Ambiente, per “professionista accreditato” si intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 - “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc).
Per quanto riguarda le
diagnosi energetiche, le uniche figure specializzate ai sensi del
D.lgs 102/2014 sono:
- gli esperti di gestione dell’energia (EGE) certificati attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
- Auditor energetico certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
- le Energy Service Company (ESCO) certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.
Miglioramento prestazionale del progetto
Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato che la Stazione Appalltante definisce nel bando le premialità riconosciute ai progetti che prevedono l’utilizzo di
materiali riciclati post consumo. Tuttavia, ha aggiunto il Ministero, in base alla normativa in vigore la Stazione Appaltante deve rispettare i parametri fissati dal
DM 24 maggio 2016. Il decreto che siano premiati con un punteggio pari almeno al
5% del punteggio tecnico i progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da
materiali post consumo, derivanti dal recupero degli scarti e dal disassemblaggio di prodotti complessi.
Tramezzature e controsoffitti
Il Ministero ha chiarito che il gesso proveniente dagli scarti di produzione del cartongesso è classificabile come sottoprodotto se soddisfa i requisiti indicati nell’art. 183, comma 1, lett. qq), del
D.Lgs. 152/2006 e seguenti modifiche. Questi sottoprodotti possono essere impiegati per le tramezzature e i controsoffitti realizzati con sistemi a secco, che in base al
DM 11 ottobre 2017 devono avere un contenuto minimo del 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.