NORMATIVA
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Distanze tra edifici, cosa accade se li separa una strada?
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Distanze tra edifici, cosa accade se li separa una strada?
La Cassazione spiega i casi di una via pubblica e di una strada privata utilizzata per la pubblica viabilità
16/11/2018 - Gli edifici separati da una via pubblica non devono rispettare le norme sulle distanze legali. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 27364/2018.
I giudici hanno chiarito che la stessa regola vale nel caso in cui gli edifici siano separati da un vicolo cieco o da una strada privata, che però viene utilizzata al servizio della viabilità pubblica.
Non è infatti la proprietà della via a determinare se bisogna rispettare il limite delle distanze legali, ma l’uso concreto che la collettività fa della strada.
La norma del Codice Civile, ha chiarito la Cassazione, prevale sulle eventuali norme edilizie locali che prescrivano il rispetto della distanza minima anche nel caso in cui tra le costruzioni siano interposte aree pubbliche.
Il Tribunale Ordinario aveva bocciato il ricorso sostenendo che le due costruzioni, separate da una via pubblica, potevano anche trovarsi ad una distanza inferiore a 10 metri.
Al contrario, secondo la Corte d’Appello bisognava considerare che il regolamento Edilizio comunale prevedeva l’inderogabilità della distanza di 10 metri tra pareti finestrate. La Corte aveva quindi ordinato l’arretramento della costruzione realizzata ad una distanza inferiore.
La Cassazione ha ribaltato nuovamente la questione sostenendo che le norme dei Regolamenti edilizi integrano quelle del Codice Civile, ma non possono porsi in contrasto con esse. Sulla base di queste considerazioni, dato che i due edifici erano separati da una via utilizzata per la viabilità pubblica, i giudici hanno revocato l’ordine di demolizione e arretramento della costruzione.
I giudici hanno chiarito che la stessa regola vale nel caso in cui gli edifici siano separati da un vicolo cieco o da una strada privata, che però viene utilizzata al servizio della viabilità pubblica.
Distanze tra edifici, la normativa
Come ricordato dalla Cassazione, in base all’articolo 879 del Codice Civile, sono esonerate dal rispetto delle distanze legali le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche o con strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio.Non è infatti la proprietà della via a determinare se bisogna rispettare il limite delle distanze legali, ma l’uso concreto che la collettività fa della strada.
La norma del Codice Civile, ha chiarito la Cassazione, prevale sulle eventuali norme edilizie locali che prescrivano il rispetto della distanza minima anche nel caso in cui tra le costruzioni siano interposte aree pubbliche.
Distanze tra edifici, il caso
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il proprietario di un edificio aveva chiesto la demolizione di una costruzione che a suo avviso era stata realizzata violando la normativa sulle distanze. Le pareti finestrate si trovavano infatti ad una distanza inferiore a 10 metri l’una dall’altra.Il Tribunale Ordinario aveva bocciato il ricorso sostenendo che le due costruzioni, separate da una via pubblica, potevano anche trovarsi ad una distanza inferiore a 10 metri.
Al contrario, secondo la Corte d’Appello bisognava considerare che il regolamento Edilizio comunale prevedeva l’inderogabilità della distanza di 10 metri tra pareti finestrate. La Corte aveva quindi ordinato l’arretramento della costruzione realizzata ad una distanza inferiore.
La Cassazione ha ribaltato nuovamente la questione sostenendo che le norme dei Regolamenti edilizi integrano quelle del Codice Civile, ma non possono porsi in contrasto con esse. Sulla base di queste considerazioni, dato che i due edifici erano separati da una via utilizzata per la viabilità pubblica, i giudici hanno revocato l’ordine di demolizione e arretramento della costruzione.