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Pagamenti della PA, proposti tempi più elastici solo se motivati dal tipo di contratto

Pagamenti della PA, proposti tempi più elastici solo se motivati dal tipo di contratto

Un emendamento al disegno di legge europea 2018 propone anche il rilascio del certificato di pagamento entro 7 giorni dal collaudo

Vedi Aggiornamento del 27/05/2019
Andriy Popov © 123RF
Andriy Popov © 123RF
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 27/05/2019
12/11/2018 - In arrivo regole più stringenti sui pagamenti delle PA a professionisti e imprese. Lo propone un emendamento al disegno di legge Europea 2018 presentato dal relatore, sen. Ettore Licheri, per evitare le conseguenze di una procedura di infrazione.
 

Ritardo pagamenti solo se giustificati dalla natura del contratto

L’emendamento presentato modificherebbe l’articolo 113-bis del Codice Appalti, in base al quale i certificati di pagamento devono essere emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
 
L’emendamento restringe il campo stabilendo che possono essere pattuiti termini diversi, comunque non superiori a 60 giorni, ma solo se “oggettivamente giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”.
 
“I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto - continua l’emendamento - sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi”.
 

Certificato di pagamento entro 7 giorni dal collaudo

Secondo l’emendamento proposto, il responsabile unico del procedimento (RUP) dovrebbe rilasciare il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Da questo momento decorrerebbero poi i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l’erogazione del pagamento.
 
Anche se l’emendamento fosse confermato, non cambierebbe l’entità delle penali previste dai contratti di appalto, che resterebbero comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, con un tetto massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale.

Pagamenti delle PA, Italia richiamata dall’Unione Europea

La Commissione Europea ha contestato all’Italia la violazione della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti. Secondo Bruxelles, l’articolo 113-bis del Codice Appalti (Dlgs 50/2016) è difforme dalla direttiva europea che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.
 
La contestazione, arrivata in estate, non è la prima. Nel 2017 la Commissione UE ha contestato la decisione, presa con l’approvazione del Correttivo del Codice Appalti, di fissare un termine di 45 giorni per i pagamenti.
 
Anche se la Legge di Bilancio per il 2018 ha riportato il termine a 30 giorni, la Commissione Europea ritiene che la normativa italiana non sia sufficiente ad assicurare che i pagamenti siano effettuati nei tempi dovuti.          

L'Italia è sotto il faro della Commissione Europea da molti anni. Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 2011/7/UE con il D.lgs.192/2012, la PA ha più volte sforato i tempi di pagamento, raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo.
 
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