
Obbligo di pagare il progettista per ottenere permessi, in Basilicata è legge
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Obbligo di pagare il progettista per ottenere permessi, in Basilicata è legge
La norma riguarda le istanze presentate per conto di privati, imprese e P.A. Il tema entra nella Legge di Bilancio
Vedi Aggiornamento
del 28/05/2020

Vedi Aggiornamento del 28/05/2020
20/11/2018 - È stata approvata dal Consiglio regionale della Basilicata la legge per la tutela delle prestazioni professionali e il contrasto all’evasione fiscale.
La legge - proposta dai componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Santarsiero, Bochicchio, Napoli, Rosa e Spada - è finalizzata alla “tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica”.
Si prevede che “la presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.
Per prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati”.
Una proposta emendativa prevede di corredare le istanze e le segnalazioni certificate presentate ai sensi del Testo Unico Edilizia, di una copia del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
Il contratto deve stabilire le prestazioni richieste al professionista e il compenso concordato tra le parti, in ottemperanza alle norme in materia di equo compenso. Per ogni prestazione eseguita, il professionista deve trasmettere all’Ente la documentazione comprovante il pagamento del compenso, pena l’interruzione del procedimento amministrativo.
La legge - proposta dai componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Santarsiero, Bochicchio, Napoli, Rosa e Spada - è finalizzata alla “tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica”.
Si prevede che “la presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.
Per prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati”.
Emendamenti alla Legge di Bilancio 2019
La questione del rilascio dei permessi previo pagamento delle parcelle è entrata anche nella Legge di Bilancio 2019. Tra le centinaia di emendamenti presentati ve ne sono alcuni che propongono di istituire a livello nazionale l’obbligo di pagare il progettista per poter ottenere autorizzazioni.Una proposta emendativa prevede di corredare le istanze e le segnalazioni certificate presentate ai sensi del Testo Unico Edilizia, di una copia del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
Il contratto deve stabilire le prestazioni richieste al professionista e il compenso concordato tra le parti, in ottemperanza alle norme in materia di equo compenso. Per ogni prestazione eseguita, il professionista deve trasmettere all’Ente la documentazione comprovante il pagamento del compenso, pena l’interruzione del procedimento amministrativo.
Norme correlate
Legge regionale 30/11/2018 n.41
Regione Basilicata - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale
Approfondimenti
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