Codice Appalti, semplificati i meccanismi di esclusione dalle gare
Schematizzati in modo più chiaro gli illeciti professionali. Annunciati emendamenti sui limiti 80-20 e 60-40 delle concessionarie
Si tratta in realtà di modifiche più formali che sostanziali. Secondo le intenzioni iniziali, il DL Semplificazioni doveva iniziare a riscrivere il Codice Appalti inserendo le prime modifiche urgenti. La versione definitiva ha abbandonato l’obiettivo.
Ma altre modifiche dovrebbero arrivare in corsa durante la fase di conversione in legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato ritocchi sull’obbligo per le concessionarie di appaltare l’80% dei lavori o delle forniture.
Codice Appalti e illeciti professionali, le semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni ha riorganizzato e schematizzato i contenuti del comma 5, lettera c), dell’articolo 80 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), contenente le cause di esclusione dalle gare d’appalto.Il DL, entrato in vigore il 15 dicembre, ribadisce che tocca alla Stazione Appaltante dimostrare, con mezzi adeguati, che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Sarà escluso chi “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate o abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. Scatterà l’esclusione anche per gli operatori che abbiano dimostrato “significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili”.
Il decreto specifica inoltre che, prima di decidere, la Stazione Appaltante dovrà tenere in considerazione il tempo trascorso dalla violazione e la sua gravità.
Codice Appalti, in arrivo l’emendamento del Mise
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già annunciato la presentazione di un emendamento nella fase di conversione in legge. Le modifiche riguarderanno l’obbligo, per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con finanza di progetto o gara pubblica, di affidare con gara l’80% dei lavori e la possibilità di svolgerne in house solo il 20%. Limiti che, lo ricordiamo, non riguardano le società autostradali, che hanno l’obbligo di appaltare il 60% dei lavori e possono svolgerne in house il 40%.“Stiamo lavorando ad una modifica dell’articolo 177 del Codice dei Contratti. Questo per garantire ai concessionari che intendano eseguire direttamente i lavori, di poterlo continuare a fare come in passato” ha spiegato Andrea Cioffi, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ricordiamo che in estate l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con le Linee guida n. 11 ha stabilito che bisogna appaltare l’80% dei lavori o dei servizi anche nei casi in cui l’attività venga svolta autonomamente dal concessionario.
Sempre in estate, il Consiglio di Stato, con il parere 1582/2018, ha messo in dubbio la costituzionalità di questi limiti, che potrebbero porsi in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, in base al quale deve essere garantita la libertà di impresa.
Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (DL Semplificazione)
Consiglio di Stato - Linee guida recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”
Codice dei Contratti Pubblici (Codice Appalti)