Sopraelevazione senza permesso, anche se amovibile è un abuso
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NORMATIVA
Sopraelevazione senza permesso, anche se amovibile è un abuso
Cassazione: gli interventi vanno valutati nel complesso e la precarietà dell’opera vale solo a certe condizioni
Vedi Aggiornamento del 14/07/2023
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03/12/2018 - Per effettuare una sopraelevazione è sempre necessario il permesso di costruire. In caso contrario si commette un abuso edilizio. Non si possono inoltre eludere i controlli frazionando l’opera complessiva in interventi di minore impatto. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza 51599/2018.
Secondo il proprietario, si trattava di opere amovibili che non avrebbero richiesto il permesso di costruire.
Si trattava, hanno spiegato i giudici, di interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 10, lett. a) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Secondo l’articolo 3 del Testo Unico, sono considerate opere di nuova costruzione tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e di risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia.
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Sono invece irrilevanti “le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole amovibilità”. Ciò che conta è la destinazione a fini contingenti e limitati nel tempo.
Per tutti questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso del proprietario e ordinato la rimozione dell’abuso edilizio.
Sopraelevazione senza permesso, il caso
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva realizzato in zona sismica la sopraelevazione di un manufatto preesistente. L’opera aveva una superficie di 35 metri quadri ed un’altezza al colmo di 3 metri e un piano di calpestio in lame inserite nelle pareti perimetrali e legno. Era inoltre completa di impianto idrico ed elettrico. Oltre alla sopraelevazione, era stata installata una tettoia di 8 metri quadri con struttura in legno coperta da tegole.Secondo il proprietario, si trattava di opere amovibili che non avrebbero richiesto il permesso di costruire.
Sopraelevazione, Cassazione: è una nuova costruzione
La Cassazione ha ribadito che le opere vanno considerate nella loro interezza. Nel caso in esame, i singoli interventi realizzati erano funzionali alla sopraelevazione ed all'ampliamento dell’edificio preesistente.Si trattava, hanno spiegato i giudici, di interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 10, lett. a) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Secondo l’articolo 3 del Testo Unico, sono considerate opere di nuova costruzione tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e di risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia.
Tettoia, Cassazione: è una nuova costruzione
I giudici hanno spiegato che per la realizzazione di una tettoia è obbligatorio ottenere il permesso di costruire. Oltre a questo, nel caso esaminato la tettoia costituiva una parte di un intervento più ampio. Essendo fissata al suolo con piastre di ferro bullonate, i giudici hanno escluso che si potesse trattare di un’opera precaria.SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E GAZEBO
Cassazione: opere precarie solo a certe condizioni
I giudici hanno spiegato che per le opere precarie non è richiesto alcun tutolo abilitativo, ma solo una comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. Un’opera può essere considerata precaria, ha aggiunto la Cassazione, solo se diretta a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinata ad essere rimossa al cessare della necessità, entro un termine che non può essere superiore a 90 giorni.Sono invece irrilevanti “le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole amovibilità”. Ciò che conta è la destinazione a fini contingenti e limitati nel tempo.
Per tutti questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso del proprietario e ordinato la rimozione dell’abuso edilizio.
Norme correlate
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Approfondimenti
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