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Efficienza energetica degli edifici, il MISE chiarisce i dubbi

Efficienza energetica degli edifici, il MISE chiarisce i dubbi

Pubblicate le nuove FAQ sui requisiti minimi, l’utilizzo di rinnovabili e sulla redazione dell’APE

Vedi Aggiornamento del 19/04/2024
Efficienza energetica degli edifici, il MISE chiarisce i dubbi
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 19/04/2024
27/12/2018 - Come va effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture (comprensive di ponti termici)? Per quali tipologie di ampliamento è necessaria la verifica sull’H’t? In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?
 
A queste e ad altre 16 domande risponde il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) nelle nuove FAQ sui DM dei 26 giugno 2015 relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica - APE

Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
 

Efficienza energetica, i chiarimenti sui requisiti minimi

Alla domanda: “Per quali tipologie di ampliamento è necessaria la verifica sull’H’t e quali sono i limiti sull’H’t a seconda dei casi?” il MISE ha risposto: “Considerato il fatto che un ampliamento insiste su elementi edilizi facenti parte dell’involucro edilizio comportando una modifica della superficie disperdente dell’edificio, esso può, a seconda dei casi e del tipo di intervento: a) essere assimilato a edificio di nuova costruzione, qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3 ; b) costituire una ristrutturazione importante di primo livello; c) costituire una ristrutturazione importante di secondo livello; d) rientrare nell’ambito di riqualificazione energetica. La verifica del requisito sull’H’t è prevista per le casistiche (a), (b) e (c).
 
Un'altra domanda chiede: “Come va effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture (comprensive di ponti termici)? 1. Per ogni singola struttura di ogni singolo locale. 2. Per tutte le strutture della stessa tipologia con il medesimo orientamento. 3. Per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento”.
 
Il Mise ha risposto che “la verifica della trasmittanza va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni. Le tipologie di strutture sono quelle corrispondenti alle tabelle dell’Appendice B, cioè: - Strutture opache verticali; - Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura; - Strutture opache orizzontali di pavimento. Per quanto riguarda i ponti termici tra diverse tipologie, ciascun ponte termico va attribuito per la metà a ciascuna delle due strutture incidenti che collega”.
 
Infine, alla domanda: “In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?” il MISE risponde no, aggiungendo che “gli obblighi di installazione di FER sono previsti solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”.
 

Prestazione energetica: le FAQ sul DM per la redazione dell’APE

Domanda: “Qualora all’interno di un’unità immobiliare siano presenti una porzione laboratorio (assimilabile alla destinazione d’uso E.8) e una porzione uffici (assimilabile alla destinazione d’uso E.2), che possono essere chiaramente distinte in zone termiche, quante relazioni tecniche in fase di progetto e quanti APE è necessario predisporre?
 
Risposta del MISE: “Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far data dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti all’unità immobiliare, intesa come parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente. Ciò a prescindere dal fatto che vi siano porzioni della stessa unità immobiliare con differenti destinazioni d’uso, o che l’unità immobiliare abbia in comune gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio. Si noti infatti che la suddivisione tra unità immobiliari è legata all’uso separato dal resto dell’edificio, mentre la suddivisione in zone termiche è legata ai parametri energetici di ciascuna porzione".

"In merito al caso descritto dovrà quindi essere prodotto un unico APE, contraddistinto da differenti zone termiche; l’unità immobiliare verrà classificata in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di valore del fabbisogno energetico totale di zona. Si noti tuttavia anche che per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato”.
 
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