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Antincendio nei luoghi di lavoro, ecco le nuove norme

Antincendio nei luoghi di lavoro, ecco le nuove norme

Il CNI spiega le novità: sarà possibile adottare misure di sicurezza alternative con metodologie prestazionali

Vedi Aggiornamento del 30/08/2019
Foto: hxdbzxy©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 30/08/2019
22/01/2019 - Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco del 28 novembre 2018 è stata approvata la nuova bozza del cosiddetto "nuovo DM 10/03/1998" sui generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
 
La nuova bozza di decreto che aggiorna il DM 10 marzo 1998 ora attende l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
 
A riferirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) che esplicita le modifiche e le integrazioni richieste (con l'ampia condivisione delle categorie professionali riunite in apposita commissione nella Rete delle Professioni Tecniche) al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.  
 

Antincendio nei luoghi di lavoro: le modifiche alla norma

Gli Ingegneri hanno evidenziato come il testo sia stato snellito e semplificato, passando dalle 60 pagine iniziali alle 42 del nuovo testo (18 pagine in meno).
 
Inoltre, come richiesto dal CNI, nel decreto non si cita esplicitamente il Codice di prevenzione incendi (DM 03 agosto 2015) ma si afferma che “il rispetto di una norma o di una regola tecnica di prevenzione incendi garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e la realizzazione di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio".
 
Un’altra modifica è stata apportata alla lunghezza massima dei percorsi di esodo in un'unica direzione (corridoio cieco): viene incrementata da 20 a 30 metri, in linea con il profilo di rischio A 1 del Codice. 

In più, nel caso in cui le misure prescrittive elencate nel decreto non possano essere rispettate, il datore di lavoro potrà adottare metodologie prestazionali, o, in alternativa, individuare misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, quali, ad esempio: risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, la riduzione delle lunghezze delle vie di emergenza o la realizzazione di ulteriori uscite di piano.
 
Infine, è prevista la riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica).
 

Antincendio nei luoghi di lavoro: le richieste del CNI non accolte

Non sono, invece, state accolte dal CCTS le richieste del CNI sull'allineamento totale ai principi del DM 03/08/2015 in merito alle strategie di: gestione dell'esodo e metodi di calcolo della capacità di deflusso, larghezze e lunghezze dei percorsi d'esodo; rivelazione e allarme incendio; controllo ed estinzione dell'incendio.
 
Il CNI fa sapere che queste misure resteranno di natura prettamente prescrittiva ma si apre la strada all'adozione di "metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente", quindi, indirettamente si potranno applicare comunque i principi del Codice.
 

Norme antincendio nei luoghi di lavoro

Il provvedimento parte dal presupposto che il rischio non può essere ridotto a zero. La valutazione dei rischi e l’adozione di misure antincendio devono quindi ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili.

Si stabilisce che il datore di lavoro deve adottare le misure per ridurre la probabilità di insorgenza di incendio, realizzare vie e uscite di emergenza, realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio, assicurare la presenza di mezze e misure per l’estinzione dell’incendio, garantire l’efficienza dei sistemi di protezione, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi.

Il testo prevede che il piano di emergenza sia obbligatorio nei luoghi in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori, e nei luoghi di lavoro a rischio. Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro.

 
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