Gare di lavori, Anac boccia il principio del ‘km 0’
NORMATIVA
Gare di lavori, Anac boccia il principio del ‘km 0’
Inammissibile il criterio della vicinanza della sede operativa dell’impresa al cantiere
10/01/2019 - Una stazione appaltante non può premiare, in sede di valutazione delle offerte presentate per una gara d’appalto di lavori, le imprese che abbiano sede nelle vicinanze del cantiere o le cui maestranze abbiano una anzianità professionale più significativa.
Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella Delibera 1142/2018 relativa ad una procedura aperta avviata dall’Ater di Vicenza per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di costruzione di 2 edifici di edilizia pubblica per complessivi 18 alloggi.
Oggetto della contestazione sono alcuni dei criteri per valutare le offerte decisi dall’Ater:
- il numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa;
- il numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea;
- la vicinanza della manodopera;
- la professionalità del referente tecnico;
- l’aver affidato lavorazioni in subappalto ad imprese con sede operativa entro 50 km dal cantiere.
L’ANAC ha ricordato che l’art. 95, comma 6, del Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016) prescrive che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo debbano essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto mentre i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati per selezionare l’offerta perché non sono idonei ad evidenziarne le caratteristiche migliorative della qualità.
Con riferimento al caso di Vicenza, non è “in alcun modo dimostrato - afferma l’ANAC - che la prestazione resa da un componente delle maestranze impiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un’anzianità professionale particolarmente elevata svolta sempre presso l’operatore economico che presenta l’offerta”.
Così come sono contrari ai principi concorrenziali i punteggi attribuiti all’impresa che abbia la sua sede operativa nelle vicinanze del cantiere e il cui personale provenga dal territorio di riferimento.
“È di assoluta evidenza - spiega l’ANAC - come i criteri in questione, non potendo essere ragionevolmente giustificati in nome di un’effettiva incidenza sulla prestazione richiesta - essendo evidentemente ben possibile che anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un’efficiente esecuzione dei lavori a farsi - finiscano per determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale”.
In conclusione, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, perché produrrebbero un iniquo vantaggio a favore degli operatori economici locali, ai danni degli altri concorrenti.
Gli elementi di valutazione relativi ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, e alla vicinanza al sito del cantiere, anziché stimolare un confronto concorrenziale sul contenuto dell’offerta, restringerebbero la rosa dei partecipanti finendo addirittura per falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti.
Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella Delibera 1142/2018 relativa ad una procedura aperta avviata dall’Ater di Vicenza per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di costruzione di 2 edifici di edilizia pubblica per complessivi 18 alloggi.
Oggetto della contestazione sono alcuni dei criteri per valutare le offerte decisi dall’Ater:
- il numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa;
- il numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea;
- la vicinanza della manodopera;
- la professionalità del referente tecnico;
- l’aver affidato lavorazioni in subappalto ad imprese con sede operativa entro 50 km dal cantiere.
L’ANAC ha ricordato che l’art. 95, comma 6, del Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016) prescrive che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo debbano essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto mentre i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati per selezionare l’offerta perché non sono idonei ad evidenziarne le caratteristiche migliorative della qualità.
Con riferimento al caso di Vicenza, non è “in alcun modo dimostrato - afferma l’ANAC - che la prestazione resa da un componente delle maestranze impiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un’anzianità professionale particolarmente elevata svolta sempre presso l’operatore economico che presenta l’offerta”.
Così come sono contrari ai principi concorrenziali i punteggi attribuiti all’impresa che abbia la sua sede operativa nelle vicinanze del cantiere e il cui personale provenga dal territorio di riferimento.
“È di assoluta evidenza - spiega l’ANAC - come i criteri in questione, non potendo essere ragionevolmente giustificati in nome di un’effettiva incidenza sulla prestazione richiesta - essendo evidentemente ben possibile che anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un’efficiente esecuzione dei lavori a farsi - finiscano per determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale”.
In conclusione, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, perché produrrebbero un iniquo vantaggio a favore degli operatori economici locali, ai danni degli altri concorrenti.
Gli elementi di valutazione relativi ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, e alla vicinanza al sito del cantiere, anziché stimolare un confronto concorrenziale sul contenuto dell’offerta, restringerebbero la rosa dei partecipanti finendo addirittura per falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti.