Progettazione, sparirà l’obbligo di pagare i professionisti se non si realizza l’opera?
NORMATIVA
Progettazione, sparirà l’obbligo di pagare i professionisti se non si realizza l’opera?
Un emendamento al ddl ‘Semplificazioni’ ritocca una delle conquiste del Codice Appalti
15/01/2019 - Un passo indietro per le garanzie conquistate dai progettisti. Un emendamento al disegno di legge per la semplificazione, presentato dal Governo, propone di cancellare l’obbligo che la Pubblica Amministrazione paghi il professionista anche se non ottiene il finanziamento dell’opera progettata.
Secondo l’emendamento del Governo, in caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista verrebbe riconosciuta un’indennità comprensiva delle spese sostenute.
Per la quantificazione dell’indennità da versare al progettista, l’emendamento ipotizza una sorta di “Decreto Parametri-ter”, cioè una norma emanata dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tenga conto del livello di progettazione, della complessità e della dimensione dell’intervento progettato.
L’emendamento prevede infine il divieto, per la Pubblica Amministrazione, di utilizzo futuro del progetto non realizzato.
In base all’articolo 191 del Testo Unico degli Enti locali, “gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”.
Il responsabile del procedimento di spesa, si legge inoltre nella relazione, comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. Il professionista in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
L’articolo 21 del Codice Appalti, spiega infine la relazione, prevede che per tutti i lavori deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati o disponibili.
A tal proposito, ricorda la relazione tecnica, l’ANAC ha affermato che la progettazione di un’opera pubblica non può costituire un’attività fine a sé stessa, svincolata dall’esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l’opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l’effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla.
Se l'emendamento dovesse essere confermato, il quadro normativo risulterebbe più armonico. Gli Enti non sarebbero obbligati a effettuare pagamenti non previsti nel bilancio di previsione e i professionisti avrebbero comunque degli strumenti per tutelarsi, svolgendo gli incarichi solo in presenza di un impegno di spesa.
Obbligo di pagamento del progettista a rischio scomparsa
L’obbligo di pagamento al progettista, introdotto con il Codice Appalti del 2016 (D.lgs. 50/2016), rischia di scomparire riportando in uno stato di incertezza i professionisti che svolgono un incarico per la pubblica Amministrazione.Secondo l’emendamento del Governo, in caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista verrebbe riconosciuta un’indennità comprensiva delle spese sostenute.
Per la quantificazione dell’indennità da versare al progettista, l’emendamento ipotizza una sorta di “Decreto Parametri-ter”, cioè una norma emanata dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tenga conto del livello di progettazione, della complessità e della dimensione dell’intervento progettato.
L’emendamento prevede infine il divieto, per la Pubblica Amministrazione, di utilizzo futuro del progetto non realizzato.
Pagamento del progettista e problemi di bilancio delle PA
La relazione tecnica all’emendamento spiega che il divieto di subordinare il pagamento del progettista al finanziamento dell’opera, attualmente nel Codice Appalti, non si coordina bene con il quadro normativo esistente, che sembra contenere delle rassicurazioni per i professionisti.In base all’articolo 191 del Testo Unico degli Enti locali, “gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”.
Il responsabile del procedimento di spesa, si legge inoltre nella relazione, comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. Il professionista in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
L’articolo 21 del Codice Appalti, spiega infine la relazione, prevede che per tutti i lavori deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati o disponibili.
A tal proposito, ricorda la relazione tecnica, l’ANAC ha affermato che la progettazione di un’opera pubblica non può costituire un’attività fine a sé stessa, svincolata dall’esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l’opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l’effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla.
Se l'emendamento dovesse essere confermato, il quadro normativo risulterebbe più armonico. Gli Enti non sarebbero obbligati a effettuare pagamenti non previsti nel bilancio di previsione e i professionisti avrebbero comunque degli strumenti per tutelarsi, svolgendo gli incarichi solo in presenza di un impegno di spesa.