
Sopraelevazioni senza verifica sismica, la proposta del Governo
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NORMATIVA
Sopraelevazioni senza verifica sismica, la proposta del Governo
Un emendamento al DL Semplificazione elimina l’obbligo per piccoli lavori di ampliamento
Vedi Aggiornamento
del 29/01/2019

Vedi Aggiornamento del 29/01/2019
18/01/2019 - Le sopraelevazioni che non superano il 5% della volumetria complessiva autorizzata e il cui carico non superi quello preesistente all’intervento, potranno essere realizzate senza l’obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, tranne che ‘in classe sismica 1’.
Lo prevede un emendamento dei relatori Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega) al disegno di legge di conversione del DL Semplificazione all’esame delle Commissioni del Senato, che aggiunge un nuovo comma dopo il comma 2 dell’articolo 90, del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).
La novità ha l’obiettivo di semplificare il sistema dei controlli previsti per la realizzazione di piccoli ampliamenti degli edifici situati nelle zone a minor rischio sismico.
Le condizioni per evitare di eseguire le verifiche strutturali ai sensi delle NTC (DM 17 gennaio 2018) sono quindi:
- che la sopraelevazione sia contenuta nel limite del 5% della ‘volumetria complessiva debitamente autorizzata’;
- il carico dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente all’intervento;
- l’edificio non si trovi ‘in classe sismica 1’ (o, più correttamente, in zona sismica 1).
Lo prevede un emendamento dei relatori Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega) al disegno di legge di conversione del DL Semplificazione all’esame delle Commissioni del Senato, che aggiunge un nuovo comma dopo il comma 2 dell’articolo 90, del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).
La novità ha l’obiettivo di semplificare il sistema dei controlli previsti per la realizzazione di piccoli ampliamenti degli edifici situati nelle zone a minor rischio sismico.
Le condizioni per evitare di eseguire le verifiche strutturali ai sensi delle NTC (DM 17 gennaio 2018) sono quindi:
- che la sopraelevazione sia contenuta nel limite del 5% della ‘volumetria complessiva debitamente autorizzata’;
- il carico dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente all’intervento;
- l’edificio non si trovi ‘in classe sismica 1’ (o, più correttamente, in zona sismica 1).
Norme correlate
Legge dello Stato 11/02/2019 n.12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Decreto Legge 14/12/2018 n.135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (DL Semplificazione)
Decreto Ministeriale 17/01/2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018)
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Approfondimenti
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