Codice Appalti, la riforma terrà conto delle critiche UE?
LAVORI PUBBLICI
Codice Appalti, la riforma terrà conto delle critiche UE?
Calcolo del valore delle gare, limiti al subappalto e all’avvalimento, cause di esclusione sotto la lente di Bruxelles
07/02/2019 - Il Codice Appalti è al giro di boa. Nel 2019 sarà molto probabilmente riscritto alla luce di nuovi princìpi, come previsto dal disegno di legge “deleghe”. Ma ad essere rivisti potrebbero essere anche aspetti che, nonostante siano considerati abbastanza consolidati, sono finiti sotto la lente della Commissione Europea, che nei giorni scorsi ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora.
Secondo Bruxelles il Codice Appalti italiano (D.lgs. 50/2016) non è conforme alle norme europee. L’Italia, d’altra parte, ha scelto in certi casi di introdurre norme più stringenti con l’obiettivo di evitare le infiltrazioni della criminalità nell’ambito dei contratti pubblici. Solo una modifica introdotta con il ddl "Semplificazioni" sembra essere allineata alle richieste della Commissione Europea.
Vediamo quali critiche ha mosso l’Unione Europea all’Italia.
Ricordiamo che la precisa individuazione delle soglie europee (5.548.000 euro per i lavori, 144mila euro per servizi e forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali e 221mila euro per aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali) serve a determinare le procedure di gara. Al di sopra delle soglie UE si deve ricorrere alle procedure ordinarie, mentre per importi più bassi sono consentiti iter semplificati. Sottostimare il valore di un appalto significa eludere regole e controlli.
Secondo la Commissione Europea non è giusto vietare la partecipazione alla stessa gara all’impresa ausiliaria o subappaltatrice. Il divieto sarebbe incompatibile col principio di proporzionalità perché non è detto che il collegamento influisca sulla capacità contrattuale o sulla correttezza delle due imprese.
Questo è l'unico punto su cui Codice e Unione Europea sembrano essere d'accordo. Il Codice Appalti del 2016 limitava questa possibilità ai casi gravi definitivamente accertati, cioè contenuti in sentenze o atti amministrativi che non possono più essere impugnati. Se questo processo non si fosse concluso, o se l'impresa avesse vinto la causa, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto procedere all’esclusione, neanche se fosse stata in grado di dimostrare la presenza di una violazione. Il ddl "Semplificazioni", con una piccola modifica apportata all'articolo 80, comma 5 lettera c), conferisce una maggiore autonomia decisionale alla Stazione Appaltante, che per decidere se escludere o meno un partecipante non dovrà più aspettare la sentenza del giudice.
Secondo Bruxelles il Codice Appalti italiano (D.lgs. 50/2016) non è conforme alle norme europee. L’Italia, d’altra parte, ha scelto in certi casi di introdurre norme più stringenti con l’obiettivo di evitare le infiltrazioni della criminalità nell’ambito dei contratti pubblici. Solo una modifica introdotta con il ddl "Semplificazioni" sembra essere allineata alle richieste della Commissione Europea.
Vediamo quali critiche ha mosso l’Unione Europea all’Italia.
Valore degli appalti e soglie comunitarie
La Commissione Europea ha sottolineato che, quando un appalto può essere aggiudicato per lotti separati, per il calcolo della soglia comunitaria bisogna sempre considerare l’insieme di tutti i lotti. Non contano le tempistiche in cui si svolgono le gare relative ad ogni lotto. Al contrario, il Codice Appalti prevede che il valore dei lotti vada considerato in modo complessivo solo quando le gare di appalto relative ai diversi lotti si svolgono contemporaneamente.Ricordiamo che la precisa individuazione delle soglie europee (5.548.000 euro per i lavori, 144mila euro per servizi e forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali e 221mila euro per aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali) serve a determinare le procedure di gara. Al di sopra delle soglie UE si deve ricorrere alle procedure ordinarie, mentre per importi più bassi sono consentiti iter semplificati. Sottostimare il valore di un appalto significa eludere regole e controlli.
Opere di urbanizzazione
Secondo Bruxelles, le opere di urbanizzazione rientrano nel novero degli appalti pubblici. Come per tutti gli appalti, per la determinazione del valore devono essere presi in considerazione tutti i lotti. In Italia, però, il Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e il Codice Appalti consentono al titolare del permesso di costruire di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria. Questo significa che, a prescindere dal valore delle opere, le procedure ordinarie del Codice Appalti non si applicano mai.Subappalto e avvalimento
All’Unione Europea i limiti imposti dall’Italia al subappalto (tetto del 30% e obbligo di indicare la terna dei possibili subappaltatori) non sono mai piaciuti. Con la lettera di messa in mora, Bruxelles ha scritto, nero su bianco, che i limiti confliggono con uno degli obiettivi primari delle norme UE, cioè agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese nel mercato degli appalti.Secondo la Commissione Europea non è giusto vietare la partecipazione alla stessa gara all’impresa ausiliaria o subappaltatrice. Il divieto sarebbe incompatibile col principio di proporzionalità perché non è detto che il collegamento influisca sulla capacità contrattuale o sulla correttezza delle due imprese.
Cause di esclusione
La Commissione Europea parte da un presupposto: le Stazioni Appaltanti devono essere libere di decidere se escludere dei partecipanti in base agli accertamenti condotti sul rispetto degli obblighi previdenziali ed eventuali illeciti professionali.Questo è l'unico punto su cui Codice e Unione Europea sembrano essere d'accordo. Il Codice Appalti del 2016 limitava questa possibilità ai casi gravi definitivamente accertati, cioè contenuti in sentenze o atti amministrativi che non possono più essere impugnati. Se questo processo non si fosse concluso, o se l'impresa avesse vinto la causa, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto procedere all’esclusione, neanche se fosse stata in grado di dimostrare la presenza di una violazione. Il ddl "Semplificazioni", con una piccola modifica apportata all'articolo 80, comma 5 lettera c), conferisce una maggiore autonomia decisionale alla Stazione Appaltante, che per decidere se escludere o meno un partecipante non dovrà più aspettare la sentenza del giudice.