Acquisto su carta, aumentano le tutele
Il decreto pubblicato in Gazzetta modifica il D.lgs 122/2005, che già prevede una serie di tutele per gli acquirenti, come la fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere prima del trasferimento della proprietà, che il costruttore deve procurare all’acquirente, e la consegna della polizza assicurativa decennale, con decorrenza dalla data di conclusione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.Il nuovo decreto prevede che nell’atto di trasferimento dell’immobile siano indicati gli estremi della polizza assicurativa. La mancata consegna della polizza sarà motivo di escussione della fideiussione e di nullità del contratto.
Successivi decreti ministeriali definiranno i modelli standard di fideiussione e polizza di assicurazione.
Acquisto su carta, preliminare ‘blindato’
Il decreto pubblicato in Gazzetta prevede inoltre che il contratto preliminare e ogni altro contratto diretto al successivo acquisto della proprietà o di altri diritti reali sugli immobili siano stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.Il decreto mette in moto un cambiamento nel mercato delle compravendite immobiliari.