Sismabonus o bonus ristrutturazioni? Dipende dalla data dei lavori
NORMATIVA
Sismabonus o bonus ristrutturazioni? Dipende dalla data dei lavori
Il Fisco spiega quali condizioni rispettare per ottenere la detrazione fiscale
22/02/2019 - Per ottenere il Sismabonus è necessario risalire alla data esatta in cui sono iniziati i lavori e alla natura dell’intervento, che deve rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria e non della nuova costruzione. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 62/2019 ai dubbi sollevati da un contribuente.
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Nel caso esaminato dal Fisco, il contribuente che ha richiesto il sismabonus ha presentato la Scia a novembre 2016, ma questa è stata modificata a gennaio 2017 in seguito ad alcune richieste di integrazione.
La possibilità di ottenere il sismabonus dipende quindi dalla data di avvio della procedura di autorizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha suggerito di chiedere all’Ufficio tecnico del Comune quale data ha tenuto in considerazione per avviare il procedimento.
Se la procedura di autorizzazione è iniziata con la Scia presentata a novembre 2016, quando il sismabonus ancora non esisteva, il contribuente può ottenere il Bonus Ristrutturazioni, cioè una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a 96 mila euro, suddivisa in dieci rate annuali di pari importo.
Se, invece, l’Ufficio tecnico ha fatto partire la procedura autorizzativa a gennaio 2017, si può ottenere il sismabonus. In questo caso la detrazione è suddivisa in cinque rate annuali di pari importo. In più, se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la percentuale di detrazione sale al 70% (75% per le parti comuni degli edifici condominiali). Se avviene il passaggio a due classi di rischio inferiori, il bonus può arrivare all’80% (85% per le parti comuni degli edifici condominiali).
Per il dubbio prospettato dal contribuente, riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è necessario accertare in base al titolo abilitativo che la ricostruzione sia avvenuta con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e con la stessa sagoma per i soli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni ambientali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
Sismabonus, conta la data di inizio lavori
Il sismabonus, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016). Possono quindi accedere alla detrazione fiscale gli interventi di adeguamento o miglioramento antisismico iniziati dal 1° gennaio 2017.SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS
Nel caso esaminato dal Fisco, il contribuente che ha richiesto il sismabonus ha presentato la Scia a novembre 2016, ma questa è stata modificata a gennaio 2017 in seguito ad alcune richieste di integrazione.
La possibilità di ottenere il sismabonus dipende quindi dalla data di avvio della procedura di autorizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha suggerito di chiedere all’Ufficio tecnico del Comune quale data ha tenuto in considerazione per avviare il procedimento.
Se la procedura di autorizzazione è iniziata con la Scia presentata a novembre 2016, quando il sismabonus ancora non esisteva, il contribuente può ottenere il Bonus Ristrutturazioni, cioè una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a 96 mila euro, suddivisa in dieci rate annuali di pari importo.
Se, invece, l’Ufficio tecnico ha fatto partire la procedura autorizzativa a gennaio 2017, si può ottenere il sismabonus. In questo caso la detrazione è suddivisa in cinque rate annuali di pari importo. In più, se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la percentuale di detrazione sale al 70% (75% per le parti comuni degli edifici condominiali). Se avviene il passaggio a due classi di rischio inferiori, il bonus può arrivare all’80% (85% per le parti comuni degli edifici condominiali).
Sismabonus, quali lavori possono accedervi
La detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza antisismica è riconosciuta solo ai lavori di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Sono esclusi gli interventi di nuova costruzione.Per il dubbio prospettato dal contribuente, riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è necessario accertare in base al titolo abilitativo che la ricostruzione sia avvenuta con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e con la stessa sagoma per i soli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni ambientali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).