La norma è inserita nelle ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’ (Legge 1 del 22 febbraio 2019) ed è entrata in vigore il 26 febbraio 2019.
Analogamente alle norme già approvate in Calabria, Campania, Piemonte e Basilicata, anche la Sicilia da oggi tutela le prestazioni di architetti, ingegneri, geometri, geologi.
La norma per il pagamento delle spettanze professionali
La norma è all’articolo 36 ‘Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi’ della Legge di stabilità regionale.Prevede che, al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali, siano corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
La mancata presentazione dell’autodichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.