Professionisti del settore edile, anche in Sicilia la legge per la certezza dei pagamenti
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Professionisti del settore edile, anche in Sicilia la legge per la certezza dei pagamenti
Approvata la norma che tutela le prestazioni di architetti, ingegneri, geometri, geologi
18/02/2019 - “Ce l’abbiamo fatta! La norma sulla certezza dei pagamenti dei professionisti del settore edile è diventata Legge. Chiunque voglia ottenere un titolo edilizio (qualunque esso sia) dovrà prima dimostrare di avere pagato l’architetto, l’ingegnere, il geometra o il geologo per la propria prestazione. Una norma che restituisce dignità ai giovani professionisti che non vengono pagati quasi mai al termine della loro attività”.
Così Giampiero Trizzino, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha annunciato su Facebook l’approvazione dell’emendamento che introduce anche in Sicilia la norma per la tutela delle prestazioni professionali e ha aggiunto: “da oggi le cose cambiano: trasparenza dei contratti, tracciabilità del compenso e tutela del lavoratore sono i principi cardine di una legge che guarda al futuro dei giovani siciliani”.
Analogamente alle norme già approvate in Calabria, Campania, Piemonte e Basilicata, si prevede che, al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli abilitativi edilizia o altre autorizzazioni di cui alla LR 16 del 10 agosto 2016, nonché gli atti endoprocedimentali, siano corredati, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente titolo in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.
Così Giampiero Trizzino, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha annunciato su Facebook l’approvazione dell’emendamento che introduce anche in Sicilia la norma per la tutela delle prestazioni professionali e ha aggiunto: “da oggi le cose cambiano: trasparenza dei contratti, tracciabilità del compenso e tutela del lavoratore sono i principi cardine di una legge che guarda al futuro dei giovani siciliani”.
La norma per il pagamento delle spettanze professionali
La norma è stata inserita nel disegno di legge 476/A con un emendamento aggiuntivo che introduce l’articolo 49 ‘Pagamento delle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altro provvedimento autorizzativo’.Analogamente alle norme già approvate in Calabria, Campania, Piemonte e Basilicata, si prevede che, al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli abilitativi edilizia o altre autorizzazioni di cui alla LR 16 del 10 agosto 2016, nonché gli atti endoprocedimentali, siano corredati, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente titolo in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.