NORMATIVA
Quando un immobile si può considerare ultimato?
Permessi edilizi falsi, nessuna colpa per il costruttore che non verifica
NORMATIVA
Permessi edilizi falsi, nessuna colpa per il costruttore che non verifica
Cassazione: la responsabilità è del progettista che conosce le irregolarità presenti nelle pratiche

29/03/2019 - Il costruttore non è responsabile del titolo edilizio falso. Situazione diversa per il progettista, che invece è sicuramente a conoscenza delle irregolarità presenti nelle pratiche.
Questa la conclusione con cui la Corte di Cassazione, con la sentenza 11519/2019, ha annullato la condanna ai danni di una impresa di costruzione che era stata giudicata colpevole di non aver verificato la regolarità dei permessi.
Secondo i giudici, la Soprintendenza era stata indotta in errore nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. I permessi per la costruzione del fabbricato risultavano quindi illegittimi perché basati sulla falsità ideologica della documentazione presentata.
Nei vari gradi di giudizio, è stato contestato al costruttore di non aver realizzato l’immobile senza controllare la validità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica rilasciati. Secondo la Corte d’Appello, il costruttore avrebbe dovuto condurre delle verifiche e per questo era stato giudicato colpevole al pari del committente e del progettista.
La Cassazione ha ribaltato invece la situazione affermando che la Corte d’Appello non ha spiegato logicamente cosa avrebbe dovuto fare il costruttore per accertare l’invalidità dei titoli abilitativi e come (con titolo di studio della licenza media) avrebbe potuto rendersi conto della loro illegittimità. Forse, si legge nella sentenza “andare in Comune e verificare la pratica edilizia per rendersi conto che le autorizzazioni erano state rilasciate in base ad un illegittimo accorpamento di volumetria tra fondi lontani”?
Sulla base di questi dubbi, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna e ha rimesso la questione ad un’altra sezione della Corte d’Appello.
La Cassazione ha escluso anche la buona fede dei committenti, che a detta dei giudici sarebbero stati informati dal loro tecnico di fiducia delle modalità per aggirare l'indice di fabbricabilità e costruire l’immobile.
Questa la conclusione con cui la Corte di Cassazione, con la sentenza 11519/2019, ha annullato la condanna ai danni di una impresa di costruzione che era stata giudicata colpevole di non aver verificato la regolarità dei permessi.
Permesso edilizio falso, il ruolo del costruttore
Per la realizzazione di una costruzione di civile abitazione in zona agricola vincolata erano stati richiesti il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. Perché l’intervento fosse considerato conforme agli strumenti urbanistici, nella richiesta era stata dichiarata una cessione di volumetria per la quale, però, erano stati asserviti terreni distanti, senza i requisiti necessari.Secondo i giudici, la Soprintendenza era stata indotta in errore nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. I permessi per la costruzione del fabbricato risultavano quindi illegittimi perché basati sulla falsità ideologica della documentazione presentata.
Nei vari gradi di giudizio, è stato contestato al costruttore di non aver realizzato l’immobile senza controllare la validità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica rilasciati. Secondo la Corte d’Appello, il costruttore avrebbe dovuto condurre delle verifiche e per questo era stato giudicato colpevole al pari del committente e del progettista.
La Cassazione ha ribaltato invece la situazione affermando che la Corte d’Appello non ha spiegato logicamente cosa avrebbe dovuto fare il costruttore per accertare l’invalidità dei titoli abilitativi e come (con titolo di studio della licenza media) avrebbe potuto rendersi conto della loro illegittimità. Forse, si legge nella sentenza “andare in Comune e verificare la pratica edilizia per rendersi conto che le autorizzazioni erano state rilasciate in base ad un illegittimo accorpamento di volumetria tra fondi lontani”?
Sulla base di questi dubbi, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna e ha rimesso la questione ad un’altra sezione della Corte d’Appello.
Permesso edilizio falso, le responsabilità del progettista
Secondo la Corte d’Appello, il progettista conosceva la normativa applicabile e ha cercato di aggirarla. Questa affermazione è stata condivisa anche dalla Cassazione. Dopo aver ravvisato l’esistenza di numerose pratiche analoghe nello stesso Comune, i giudici hanno escluso che si trattasse di un'illegittima prassi degli organi comunali, ma hanno pensato che i tecnici dei privati fossero avvezzi, per ragioni rimaste sconosciute, a falsificare sistematicamente permessi di costruire e autorizzazioni ambientali per favorire la realizzazione di abitazioni stagionali.La Cassazione ha escluso anche la buona fede dei committenti, che a detta dei giudici sarebbero stati informati dal loro tecnico di fiducia delle modalità per aggirare l'indice di fabbricabilità e costruire l’immobile.