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CTU, calcolare i compensi sul prezzo di vendita è legittimo

CTU, calcolare i compensi sul prezzo di vendita è legittimo

La Corte Costituzionale scioglie il nodo del calcolo delle parcelle dei professionisti incaricati della valutazione del valore degli immobili

Vedi Aggiornamento del 24/08/2023
Foto: Dmitriy Shironosov © 123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/08/2023
30/04/2019 - Il compenso del consulente tecnico di ufficio (CTU), chiamato a valutare un immobile pignorato, può essere calcolato sul prezzo di vendita e non sul valore di stima. Ma non solo, perché al professionista possono solo essere corrisposti acconti fino al 50% del valore di stima.
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza 90/2019 ha chiuso il cerchio di una vicenda iniziata qualche anno fa con le proteste dei professionisti contro la Legge 132/2015, con cui sono state definite una serie di misure in materia fallimentare, tra cui i compensi dei professionisti esperti chiamati a collaborare con i giudici.
 

CTU, come funziona la determinazione dei compensi

La Legge 132/2015 prevede che al momento dell’esproprio, il giudice determini il valore dell’immobile in base al valore di mercato e agli elementi forniti dal tecnico nominato. Il tecnico calcola la superficie, il valore per metro quadro in base alle diverse destinazioni, eventuali riduzioni del valore per la presenza di difetti o di oneri e vincoli gravanti sull’immobile.
 
Anche il compenso del tecnico è determinato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario, ed è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile.
 

Compensi CTU, professionisti contrari

Il malcontento e le azioni dei professionisti, in ultimo quella di un geometra interpellato per la valutazione di un immobile, sono sfociate in una richiesta di parere di legittimità costituzionale della norma, presentata dal Tribunale di Vicenza.
 
Secondo i professionisti, la liquidazione del compenso in base al valore di vendita dell’immobile sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza perché correlato a un elemento, cioè il valore di vendita, che non è “pronosticabile a priori ed è condizionato da fattori imponderabili da parte dell’esperto”.
 
Posticipando il pagamento del professionista al momento della vendita, si legge nella sentenza, diminuirebbe il compenso, senza neppure distinguere tra voci connesse al valore di stima e voci che da tale valore prescindono. Ridurre l’entità del compenso degli esperti e ritardare il momento della liquidazione, allontanerebbe le migliori professionalità, con un danno evidente per l’immagine dell’intero settore delle vendite pubbliche.
 

Compensi CTU, per la Corte Costituzionale le norme non si cambiano

La Corte Costituzionale ha respinto le richieste spiegando che gli ausiliari del giudice non possono essere assimilati ai professionisti che operano in un contesto di mercato e in autonomia perché la loro attività è permeata da una connotazione pubblicistica.
 
Nel nuovo criterio di determinazione del compenso, ha affermato la Corte Costituzionale, è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, che costituiscono una parte non trascurabile dei costi complessivi delle procedure esecutive.
 
Il legislatore, ha concluso la Corte, “si prefigge di porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui”.
 
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