Sblocca Cantieri, lavori di ricostruzione in Centro Italia senza gara
NORMATIVA
Sblocca Cantieri, lavori di ricostruzione in Centro Italia senza gara
Nel testo anche delocalizzazione permanente post calamità di abitazioni e attività economiche e nuova classificazione degli interventi nelle zone sismiche
23/04/2019 - Velocizzare gli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma e, in generale, tutti i lavori a seconda della loro rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Sono gli obiettivi del decreto Sblocca Cantieri, in vigore dopo la pubblicazione lampo in Gazzetta Ufficiale.
L’affidamento degli incarichi di progettazione, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici per l’elaborazione di atti di pianificazione e programmazione urbanistica di importo inferiore alle soglie comunitarie avverrà con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 (non più 5) professionisti iscritti nell’elenco speciale. Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il massimo ribasso
Questo significa che, nel caso in cui non sia possibile ricostruire nel territorio danneggiato, la delocalizzazione potrà anche avere un carattere definitivo. Lo spostamento sarà però limitato alla stesa regione. Il Codice della Protezione Civile ha finora previsto, invece, la delocalizzazione temporanea a livello nazionale.
Sono considerati rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse.
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
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L’impresa esecutrice dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati potrà essere scelta direttamente tra quelli iscritte nell’elenco speciale istituito per le attività di ricostruzione post-sisma. Viene cancellato quindi l’obbligo di richiedere un preventivo ad almeno 3 operatori.L’affidamento degli incarichi di progettazione, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici per l’elaborazione di atti di pianificazione e programmazione urbanistica di importo inferiore alle soglie comunitarie avverrà con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 (non più 5) professionisti iscritti nell’elenco speciale. Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il massimo ribasso
Delocalizzazione permanente di abitazioni e attività economiche
Il decreto Sblocca Cantieri modifica il Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) prevedendo che, dopo una calamità naturale, per il ripristino delle condizioni abitative ed economiche, case e imprese potranno essere delocalizzate all’interno del territorio regionale. La misura sarà, si legge nel decreto “laddove possibile temporanea”.Questo significa che, nel caso in cui non sia possibile ricostruire nel territorio danneggiato, la delocalizzazione potrà anche avere un carattere definitivo. Lo spostamento sarà però limitato alla stesa regione. Il Codice della Protezione Civile ha finora previsto, invece, la delocalizzazione temporanea a livello nazionale.
Nuova classificazione interventi nelle zone sismiche
Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previste dal Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), e classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Si tratta di una disposizione valida in tutta Italia e non solo nelle aree colpite da terremoti o altre calamità.Sono considerati rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse.
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.