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Sblocca Cantieri, nel nuovo Codice Appalti procedure più veloci o meno concorrenza?

Sblocca Cantieri, nel nuovo Codice Appalti procedure più veloci o meno concorrenza?

Appalto integrato, aggiudicazioni in base al prezzo e incentivo 2% sono pensati per la semplificazione, ma potrebbero far perdere opportunità di lavoro

Vedi Aggiornamento del 03/03/2021
Foto: rawpixel©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 03/03/2021
30/04/2019 - Sono state concepite per velocizzare l’apertura dei cantieri. Sono le modifiche al Codice Appalti introdotte dal decreto “Sblocca cantieri” (DL 32/2019).

Prescindendo dalle considerazioni sui tempi di approvazione della norma (il primo via libera del CdM è arrivato il 21 marzo, il secondo il 18 aprile e l'entrata in vigore il 19 aprile, cui bisogna aggiungere i 60 giorni per la conversione in legge), un po’ rallentati rispetto all’obiettivo di accelerazione dell’iter dei lavori, il decreto introduce misure che, in alcuni casi, sembrano limitare la concorrenza nell’ottica della semplificazione e non piacciono ai progettisti.
 

Progettisti, ci sarà meno lavoro?

Una delle disposizioni che ha suscitato le proteste dei professionisti è la reintroduzione (seppur a tempo) dell'appalto integrato: questa procedura non sarà più vietata per le opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020. I bandi devono poi essere pubblicati nei successivi 12 mesi. L'introduzione del divieto di appalto integrato era stata una conquista per i professionisti a difesa della qualità della progettazione, ma anche delle opportunità di lavoro, che ora potrebbero essere limitate a vantaggio delle grandi realtà imprenditoriali.
 
In caso di appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara. I requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono invece documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove tali requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Viene inoltre previsto il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante.
 
Suscitano qualche dubbio anche le modifiche sui criteri di aggiudicazione. da una parte il decreto prevede che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti di servizi e le forniture (tra cui rientrano i servizi di progettazione) di importo pari o superiore a 40mila euro e caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Allo stesso tempo, però, lo Sblocca cantieri elimina il tetto del 30% al punteggio economico ai fini dell'individuazione del rapporto qualità/prezzo. Questo significa che la componente economica potrà assumere un peso maggiore nella valutazione della stazione appaltante e che si potrebbe dare un'importanza minore alla qualità.
 
Altro tema ostile ai progettisti è la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Il decreto modifica il Codice del 2016 che destinava l’incentivo alle attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e controllo nell'ottica del risparmio di tempi e costi prestabiliti. Il ritorno dell'incentivo potrebbe portare i progettisti interni alla PA a competere con i liberi professionisti. Potrebbero quindi essere bandite meno gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
 

Manutenzione su progetto definitivo

Semplificazioni sul fronte della progettazione arrivano anche nel settore delle manutenzioni. Si possono affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
 
L’unica condizione è che il progetto definitivo abbia un contenuto informativo minimo, cioè che sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
 
La norma dello Sblocca Cantieri colma una lacuna e allarga la portata della semplificazione rispetto alla normativa previgente. Il Codice del 2016 demandava infatti ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture la definizione di una disciplina semplificata per la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro. Si tratta dei decreti attuativi sui livelli di progettazione, abbozzati ma mai entrati in vigore. Rispetto alle precedenti ipotesi, nel raggio delle semplificazioni entrano anche le manutenzioni straordinarie e non ci sono più limiti di importo dei lavori. Anche in questo caso, a farne le spese potrebbe essere la concorrenza. I progetti semplificati potrebbero infatti essere predisposti anche dalle piccole Amministrazioni senza le necessarie risorse professionali, facendo diminuire la necessità di bandire gare rivolte ai liberi professionisti esterni.
 

Concessioni agli affidatari degli incarichi di progettazione

Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
 
Si tratta di una novità che era stata vietata dal Codice del 2016. Il divieto assoluto, criticato dalla Commissione Europea che lo ha ritenuto non conforme con la Direttiva 2014/23/UE, è stato quindi eliminato. Restano ora da capire le modalità con cui sarà garantita la concorrenza.
 

Procedura negoziata alleggerita fino a 200mila euro

Lo Sblocca cantieri modifica la disciplina dei contratti sotto soglia. Per gli affidamenti di lavori tra i 40mila e i 200mila euro si ricorrerà alla procedura negoziata, con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da consultare. Dai 200mila euro fino alla soglia europea (5,5 milioni di euro) si ricorrerà alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale. Le stazioni appaltanti potranno sempre decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
 
Nei contratti sotto soglia, il criterio generale di aggiudicazione diventerà il minor prezzo. Si dovrà invece motivare la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Limiti 80 - 20 nelle concessioni, l’adeguamento slitta al 2020

Il decreto differisce al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).
 
Secondo il Codice del 2016, il termine sarebbe scaduto il 19 aprile 2018.

Le novità potrebbero comunque cambiare nella fase della conversione in legge, iniziata ieri nelle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del SenatoIl termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a martedì 7 maggio.
 
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