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Professionisti, quando si paga l’Irap?

Professionisti, quando si paga l’Irap?

La Cassazione spiega quando ricorre il presupposto della stabile organizzazione che fa scattare l’imposta

Vedi Aggiornamento del 16/09/2022
Foto: Andriy Popov©123RF.com
Foto: Andriy Popov©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 16/09/2022
01/04/2019 - Il libero professionista che collabora con altri professionisti deve pagare l’Irap? Non sempre. Dipende se supera determinati limiti o se le attività che svolge possono qualificarsi come “autonoma organizzazione”.
 
I chiarimenti sono stati forniti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7409/2019.
 

Professionisti e Irap, il caso

La Cassazione si è pronunciata sul caso di un ingegnere libero professionista che aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate la restituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) versata negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. L’Agenzia aveva però rifiutato.
 
La Commissione Tributaria Regionale (CTR), intervenuta sull’argomento, aveva rilevato che nel 2009 il contribuente aveva esercitato la sua attività senza avvalersi di collaboratori. Lo stesso non poteva desumersi per gli altri anni dal momento che erano stati elargiti compensi ad altri professionisti. Elementi che, secondo la Commissione, rivelavano la presenza di una autonoma organizzazione oltre i limiti tollerati per l’esenzione dell’imposta.
 
L’Irap, secondo la CTR, ha carattere reale e non colpisce il reddito, ma il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate.
 

Professionisti e Irap, conta l’autonoma organizzazione

La Cassazione ha ricordato che il professionista è esente dal pagamento dell’Irap solo se svolge un’attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato dal Giudice di merito e si verifica quando il professionista è responsabile di una struttura organizzativa, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività o si avvale del lavoro altrui.
 
Nel caso esaminato, l’ingegnere non aveva retribuito prestazioni meramente esecutive, ma prestazioni professionali qualificate, tali da fornire un apporto qualificato al suo lavoro, quindi indice di una organizzazione fondata sulla collaborazione altrui.
 
Per i giudici è indifferente che l’ingegnere, senza la collaborazione degli altri professionisti, non riesca a svolgere la sua attività. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso confermando il pagamento dell’imposta.
 
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