Ricordiamo che per “altezza antincendi” negli edifici civili non si intende l’altezza di gronda, ma l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Antincendio condomìni: ecco cosa prevedono le nuove regole
Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Al crescere dell’altezza antincendi, il decreto introduce via via misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.
Antincendio in condominio: come si applicano le nuove norme
Il provvedimento si applica da oggi agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti che siano oggetto di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.Gli edifici esistenti avranno due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Invece, per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma, i condomìni esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.