Antincendio, in vigore le nuove norme per i condomìni
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ANTINCENDIO
Antincendio, in vigore le nuove norme per i condomìni
Le misure di prevenzione commisurate all'altezza dell’edificio si applicano da oggi ai nuovi edifici e tra due anni a quelli esistenti
Vedi Aggiornamento
del 12/09/2022
Vedi Aggiornamento del 12/09/2022
06/05/2019 - E’ in vigore da oggi il DM 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni che introduce misure di prevenzione commisurate all’altezza degli edifici.
Ricordiamo che per “altezza antincendi” negli edifici civili non si intende l’altezza di gronda, ma l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Al crescere dell’altezza antincendi, il decreto introduce via via misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.
Gli edifici esistenti avranno due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Invece, per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma, i condomìni esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.
Ricordiamo che per “altezza antincendi” negli edifici civili non si intende l’altezza di gronda, ma l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Antincendio condomìni: ecco cosa prevedono le nuove regole
Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Al crescere dell’altezza antincendi, il decreto introduce via via misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.
Antincendio in condominio: come si applicano le nuove norme
Il provvedimento si applica da oggi agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti che siano oggetto di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.Gli edifici esistenti avranno due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Invece, per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma, i condomìni esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 25/01/2019
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
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