
Codice Appalti, sarà targato Lega?
LAVORI PUBBLICI
Codice Appalti, sarà targato Lega?
Fino al 2020 appalto integrato, subappalto senza limiti, procedura negoziata fino a 1 milione, manutenzione su progetto definitivo e più discrezionalità delle stazioni appaltanti
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del 25/10/2022

31/05/2019 - Sospensione sperimentale di alcune norme del Codice Appalti per due anni. La proposta, contenuta nell’emendamento al ddl Sblocca Cantieri presentato dalla senatrice Simona Pergreffi (Lega) e annunciato con toni trionfalistici da Matteo Salvini, mira a rilanciare gli investimenti pubblici e allinearsi alle direttive europee.
Ma per gli addetti ai lavori potrebbe tradursi in un terremoto di nuove regole e infiltrazioni criminali. La proposta della Lega cancellerebbe con un colpo di spugna l’articolo 1 del ddl Sblocca Cantieri, che prevede una serie di modifiche al Codice Appalti e su cui è in corso il dialogo politico e il confronto col mondo imprenditoriale e delle professioni.
Vediamo nel dettaglio quali misure potrebbero essere messe in stand-by fino al 31 dicembre 2020 se l’emendamento dovesse essere accolto.
In questo caso nulla di nuovo rispetto allo Sblocca Cantieri, che già consente l’appalto integrato fino al 2020, ma con alcuni limiti: che i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi. Eliminando questi paletti, gli effetti dell’appalto integrato potrebbero spingersi su un orizzonte temporale più lungo.
La reintroduzione dell’appalto integrato non è mai piaciuta ai professionisti, che temono rischi per la qualità della progettazione e le opportunità di lavoro, che potrebbero essere limitate a vantaggio delle grandi realtà imprenditoriali.
Lo Sblocca Cantieri ha già previsto l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori. Il confronto si è invece arenato sul limite da imporre al subappalto. Inizialmente era stato portato dal 30% al 50%, poi è passata una versione intermedia, con tetto al 40%.
Quella scelta dalla Lega è una soluzione estrema, che mira ad allinearsi alla normativa europea in cui non sono previsti limiti al subappalto. La scelta potrà essere apprezzata dai costruttori, che hanno sempre ritenuto difficile lavorare con il limite del 30% al subappalto.
Preoccupate invece le imprese specialistiche, che avevano giudicato “ragionevole” il nuovo tetto del 40%. Finco, ha infatti chiesto un incontro urgente con la senatrice Pergreffi. Il tempo stringe, martedì riprende infatti la discussione in Aula.
Gli operatori saranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.
Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
La novità, già presente nello Sblocca Cantieri, colmerebbe una lacuna del Codice Appalti, che demandava al decreto sui livelli della progettazione, mai approvato, la definizione di semplificazioni in tal senso.
Nella valutazione delle offerte, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, verrà meno il limite del 30% da attribuire al punteggio economico. Questo vuol dire che, a discrezione della Stazione Appaltante, la componente prezzo potrà essere preponderante nella scelta.
I membri delle commissioni giudicatrici non dovranno più essere scelti dall’Albo tenuto dall’Anac, ma ogni Stazione Appaltante, dopo aver fissato degli opportuni criteri di competenza e trasparenza, potrà individuare i propri commissari.
Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.
Ma per gli addetti ai lavori potrebbe tradursi in un terremoto di nuove regole e infiltrazioni criminali. La proposta della Lega cancellerebbe con un colpo di spugna l’articolo 1 del ddl Sblocca Cantieri, che prevede una serie di modifiche al Codice Appalti e su cui è in corso il dialogo politico e il confronto col mondo imprenditoriale e delle professioni.
Vediamo nel dettaglio quali misure potrebbero essere messe in stand-by fino al 31 dicembre 2020 se l’emendamento dovesse essere accolto.
Appalto integrato ‘libero’ fino al 2020
L’emendamento propone la liberalizzazione dell’appalto integrato. Non sarà più vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.In questo caso nulla di nuovo rispetto allo Sblocca Cantieri, che già consente l’appalto integrato fino al 2020, ma con alcuni limiti: che i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi. Eliminando questi paletti, gli effetti dell’appalto integrato potrebbero spingersi su un orizzonte temporale più lungo.
La reintroduzione dell’appalto integrato non è mai piaciuta ai professionisti, che temono rischi per la qualità della progettazione e le opportunità di lavoro, che potrebbero essere limitate a vantaggio delle grandi realtà imprenditoriali.
Subappalto, via i limiti
Intervenendo su due disposizioni del Codice Appalti, l’emendamento propone l’eliminazione del tetto del 30% al subappalto e dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, già in fase di presentazione dell’offerta, negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori).Lo Sblocca Cantieri ha già previsto l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori. Il confronto si è invece arenato sul limite da imporre al subappalto. Inizialmente era stato portato dal 30% al 50%, poi è passata una versione intermedia, con tetto al 40%.
Quella scelta dalla Lega è una soluzione estrema, che mira ad allinearsi alla normativa europea in cui non sono previsti limiti al subappalto. La scelta potrà essere apprezzata dai costruttori, che hanno sempre ritenuto difficile lavorare con il limite del 30% al subappalto.
Preoccupate invece le imprese specialistiche, che avevano giudicato “ragionevole” il nuovo tetto del 40%. Finco, ha infatti chiesto un incontro urgente con la senatrice Pergreffi. Il tempo stringe, martedì riprende infatti la discussione in Aula.
Procedura negoziata fino a 1 milione di euro
Secondo l'emendamento, nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture.Gli operatori saranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.
Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
Manutenzione con progetto definitivo
Fino al 2020, i lavori di manutenzione potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali. L'emendamento prevede che bisognerà comunque redigere il piano di scurezza e di coordinamento, con l’indicazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.La novità, già presente nello Sblocca Cantieri, colmerebbe una lacuna del Codice Appalti, che demandava al decreto sui livelli della progettazione, mai approvato, la definizione di semplificazioni in tal senso.
Valutazione delle offerte prima dei requisiti
La proposta della Lege stabilisce che la Stazione Appaltante potrà decidere di decidere di esaminare le offerte prima della verifica sul possesso dei requisiti. In questo modo si dovrebbero velocizzare le procedure perché tutti i controlli sarebbero svolti solo sull’operatore che ha presentato l’offerta migliore.Nella valutazione delle offerte, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, verrà meno il limite del 30% da attribuire al punteggio economico. Questo vuol dire che, a discrezione della Stazione Appaltante, la componente prezzo potrà essere preponderante nella scelta.
Lavori anche senza soldi in cassa
I soggetti attuatori delle opere per cui deve essere effettuata la progettazione potranno avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle attività di progettazione. Come si legge nel testo dell'emendamento, queste opere, dopo essere state progettate, avranno la priorità nell’assegnazione dei finanziamenti. L’affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori potrà avvenire anche nell’attesa che le risorse assegnate siano effettivamente erogate.Aumenta la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti
I Comuni non capoluogo di provincia potranno bandire autonomamente le gare d’appalto e non avranno più l’obbligo di rivolgersi alla centrale di committenza o di creare Unioni di Comuni.I membri delle commissioni giudicatrici non dovranno più essere scelti dall’Albo tenuto dall’Anac, ma ogni Stazione Appaltante, dopo aver fissato degli opportuni criteri di competenza e trasparenza, potrà individuare i propri commissari.
Certificati e cause di esclusione
Con l'obiettivo di velocizzare le procedure, l'emendamento prevede che i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati scaduti.Ridimensionato il ruolo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 100 milioni di euro (oggi 50 milioni). L'emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.Collegio anti-contenzioso
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere.Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.