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Chiusura del balcone in veranda, il Tar spiega perché serve il PdC
NORMATIVA
Chiusura del balcone in veranda, il Tar spiega perché serve il PdC
Non è possibile considerarla una pertinenza urbanistica né un volume tecnico a prescindere dai materiali e dalle dimensioni
09/05/2019 - La realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi e necessita di permesso di costruire; non è, infatti, una pertinenza urbanistica né può essere camuffato da volume tecnico.
A spiegarlo il Tar della Campania nella sentenza 2318/2019 in cui elenca i motivi per cui è necessario il permesso di costruire.
I giudici hanno spiegato, infatti, che, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di un'opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.
In particolare, il Tar ha spiegato che “la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati e dalle dimensioni modeste, costituisce un aumento volumetrico, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, atteso che, in materia urbanistico-edilizia, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati”.
In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico. Il vincolo pertinenziale in senso urbanistico è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro che la destinazione della cosa a un uso pertinenziale durevole.
Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi.
A spiegarlo il Tar della Campania nella sentenza 2318/2019 in cui elenca i motivi per cui è necessario il permesso di costruire.
Realizzazione veranda: è un aumento volumetrico
Il Tar ha ricordato che la creazione di un nuovo volume (come la veranda edificata sulla balconata di un appartamento) altera i prospetti e la sagoma dell’edificio, determinando una variazione planovolumentrica e architettonica dell'immobile.I giudici hanno spiegato, infatti, che, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di un'opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.
In particolare, il Tar ha spiegato che “la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati e dalle dimensioni modeste, costituisce un aumento volumetrico, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, atteso che, in materia urbanistico-edilizia, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati”.
La veranda non è una pertinenza urbanistica
Per i Giudici la realizzazione di una veranda non può essere considerata una pertinenza a fini urbanistici. Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico. Il vincolo pertinenziale in senso urbanistico è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro che la destinazione della cosa a un uso pertinenziale durevole.
Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi.