Riuso e rigenerazione urbana, il Piemonte spiega il ‘nuovo Piano Casa’
NORMATIVA
Riuso e rigenerazione urbana, il Piemonte spiega il ‘nuovo Piano Casa’
Dalla Regione una circolare esplicativa sulla portata di ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, recupero di sottotetti e rustici
29/05/2019 - Il Piemonte risponde ai dubbi sugli interventi di riuso e rigenerazione urbana. Con la circolare 4/2019, la Regione dà un’interpretazione univoca della Legge Regionale 16/2018, che incentiva la riqualificazione con misure che superano il Piano Casa del 2009.
I dubbi degli operatori, cui la regione ha dato risposta, riguardano i primi 11 articoli della norma, quindi ambito di applicazione e modalità di realizzazione degli interventi.
Le ristrutturazioni con ampliamento fino al 20% devono riguardare gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, per i quali il PRG già ammette l’intervento di ristrutturazione edilizia con la stessa volumetria, ovvero di ristrutturazione entro la sagoma.
Le premialità riconosciute dalla legge regionale del 2018 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente previsti dal PRG.
Gli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento possono essere realizzati sugli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale. Sono ammessi sia la sopraelevazione, alle condizioni previste da eventuali delibere comunali, sia il cambio di destinazione d’uso, nei limiti delle destinazioni d’uso compatibili o complementari previste dai PRG vigenti.
Indipendentemente dall'entità, gli interventi edilizi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati quali restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione.
I rustici possono essere recuperati solo a fini abitativi. È esplicitamente escluso dalla legge regionale il recupero di capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento armato.
La seconda modifica è stata operata dalla LR 31/2018 che ha chiarito e specificato alcune disposizioni sulle quali sono intervenute le osservazioni del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero per i Beni e le Attività culturali. La versione aggiornata della LR 16/2018, con le limature necessarie a non incappare in un giudizio di costituzionalità, è entrata in vigore il 5 gennaio 2019. Con la circolare si fa quindi il punto della situazione sulle novità definitive.
I dubbi degli operatori, cui la regione ha dato risposta, riguardano i primi 11 articoli della norma, quindi ambito di applicazione e modalità di realizzazione degli interventi.
Interventi di ampliamento e sostituzione edilizia
La circolare spiega che è possibile intervenire sugli edifici realizzati legittimamente o condonati, purché gli interventi oggetto di condono siano stati resi conformi allo strumento urbanistico vigente al momento della richiesta di intervento.Le ristrutturazioni con ampliamento fino al 20% devono riguardare gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, per i quali il PRG già ammette l’intervento di ristrutturazione edilizia con la stessa volumetria, ovvero di ristrutturazione entro la sagoma.
Le premialità riconosciute dalla legge regionale del 2018 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente previsti dal PRG.
Gli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento possono essere realizzati sugli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale. Sono ammessi sia la sopraelevazione, alle condizioni previste da eventuali delibere comunali, sia il cambio di destinazione d’uso, nei limiti delle destinazioni d’uso compatibili o complementari previste dai PRG vigenti.
Recupero dei sottotetti e dei rustici
La Regione spiega che, a prescindere dalla media delle altezze lorde del sottotetto, anche se di molto superiore ai minimi prescritti, non possono essere realizzati piani aggiuntivi all'interno della sagoma, mentre può essere consentita la realizzazione di soppalchi, se opportunamente normati dai regolamenti locali.Indipendentemente dall'entità, gli interventi edilizi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati quali restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione.
I rustici possono essere recuperati solo a fini abitativi. È esplicitamente escluso dalla legge regionale il recupero di capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento armato.
Riuso e rigenerazione urbana, tutte le modifiche
La LR 16/2018 ha subìto una serie di modifiche dall’approvazione ad oggi. La prima è avvenuta con la LR 19/2018 che ha esteso anche agli edifici a destinazione prevalentemente commerciale, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita, la possibilità di interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie o del volume esistenti, precisando che tale intervento non deve comportare il passaggio a media o grande struttura di vendita.La seconda modifica è stata operata dalla LR 31/2018 che ha chiarito e specificato alcune disposizioni sulle quali sono intervenute le osservazioni del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero per i Beni e le Attività culturali. La versione aggiornata della LR 16/2018, con le limature necessarie a non incappare in un giudizio di costituzionalità, è entrata in vigore il 5 gennaio 2019. Con la circolare si fa quindi il punto della situazione sulle novità definitive.