
Sblocca Cantieri, come cambiano gli interventi nelle zone sismiche
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NORMATIVA
Sblocca Cantieri, come cambiano gli interventi nelle zone sismiche
Alleggeriti gli obblighi procedurali e definita una nuova classificazione dei lavori basata sulla rilevanza per la pubblica incolumità
Vedi Aggiornamento
del 27/07/2023

Vedi Aggiornamento del 27/07/2023
02/05/2019 - Interventi in zona sismica più snelli dalla denuncia al collaudo. Lo prevede il decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) che ha iniziato il suo iter di conversione in legge al Senato.
In caso di omessa denuncia dei lavori, il costruttore è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
Come si legge nel dossier messo a punto dal Senato, “andrebbe valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione”.
Dal punto di vista procedurale, viene eliminato l’obbligo della triplice copia cartacea non solo al momento del deposito della denuncia, ma anche quando, dopo aver ultimato le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro sessanta giorni il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti.
Sono considerati rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse.
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Opere strutturali nelle zone sismiche
Il decreto modifica e semplifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) spiegando che la costruzione di opere “realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore” devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Rispetto al passato, nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.In caso di omessa denuncia dei lavori, il costruttore è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
Come si legge nel dossier messo a punto dal Senato, “andrebbe valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione”.
Dal punto di vista procedurale, viene eliminato l’obbligo della triplice copia cartacea non solo al momento del deposito della denuncia, ma anche quando, dopo aver ultimato le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro sessanta giorni il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti.
Nuova classificazione interventi nelle zone sismiche
Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Si tratta di una disposizione valida in tutta Italia e non solo nelle aree colpite da terremoti o altre calamità.Sono considerati rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse.
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Alleggeriti gli obblighi sul collaudo statico
Negli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, come riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.Norme correlate
Legge dello Stato 14/06/2019 n.55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)
Decreto Legge 18/04/2019 n.32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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