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Regime forfetario, chi controlla una Srl è sempre escluso?

Regime forfetario, chi controlla una Srl è sempre escluso?

L’Agenzia delle Entrate spiega: l’accesso non è precluso in via automatica, ma dipende dall’anno in cui si verifica la causa ostativa

Vedi Aggiornamento del 07/02/2020
Foto: Andrea De Martin©123RF.com
di Paola Mammarella
06/05/2019 - Può rimanere nel regime forfetario il professionista che nel 2019 risulta titolare di una partecipazione e amministratore di una società. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello 133/2019, con cui ha posto anche una serie di paletti.
 
La domanda è stata posta da un professionista che per la mole di ricavi poteva essere ammesso al regime forfetario, ma era in possesso di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl nella misura del 72%. Il professionista era anche amministratore della stessa società. L’attività del professionista era inoltre riconducibile a quella della società in cui possedeva la partecipazione.
 

Regime forfetario, come funziona la normativa

L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il panorama normativo che regola il sistema di tassazione per i professionisti, ha ricordato che il regime forfetario, introdotto dagli articoli da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018), che non ha solo portato da 30mila (per i professionisti di area tecnica) a 65mila euro il tetto dei ricavi per accedere al regime agevolato, ma ha anche riformulato alcune cause ostative.
 
In base alla nuova normativa, non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
 
La Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono verificarsi contemporaneamente due situazioni: il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e l’esercizio, da parte della Srl, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
 
Se si verifica una sola di queste condizioni, il professionista può applicare senza problemi il regime forfetario.
 

Regime forfetario anche con una quota in una Srl, ecco quando si può

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per valutare se il professionista debba essere ammesso o escluso dal regime forfetario è necessario valutare la decorrenza della causa ostativa.
 
Ciò che conta, si spiega nell’interpello, è l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
 
Il professionista, ha quindi concluso l’Agenzia delle Entrate, può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
 
Se, però, il professionista decade dalla carica di amministratore della società controllata e non effettua cessione di beni o prestazioni di servizi a suo favore,  non decadrà dal regime forfetario neanche nel 2020.
 
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