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Ristrutturazione con ampliamento, Entrate: bonus solo sull’esistente

Ristrutturazione con ampliamento, Entrate: bonus solo sull’esistente

L’Agenzia ribadisce che la detrazione non si applica alla porzione che ‘configura una nuova costruzione’

Vedi Aggiornamento del 31/03/2022
Foto: Pavel Losevsky © 123rf.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 31/03/2022
23/05/2019 - Chi acquista un appartamento dall'impresa che ha ristrutturato l’immobile ha diritto al bonus ristrutturazione solo per le spese riferibili alla parte esistente dell’immobile e non per quelle relative all’ampliamento dell’edificio.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 150/2019 fornita ad un’impresa di costruzione che intende realizzare un intervento edilizio di ristrutturazione e ampliamento su un immobile recentemente acquistato e da rivendere successivamente a terzi.
 
L’impresa, in vista della vendita degli appartamenti, ha dunque chiesto se i futuri acquirenti potranno godere del bonus ristrutturazione previsto per l’acquisto (o l’assegnazione) di immobili già ristrutturati o se, invece, l’intervento possa essere considerato come mera ristrutturazione edilizia scorporando, in proporzione dal prezzo di vendita delle singole unità immobiliari, la quota parte relativa all’ampliamento.

L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla fine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari spetta la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
 
Per le spese di acquisto sostenute fino al 31 dicembre 2019, la detrazione, da ripartire in 10 rate annuali, è pari al 50% e spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro. Dal 2020, il bonus tornerà al 36%, su un importo massimo di 48mila euro.

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Ai fini della detrazione - chiarisce l’Agenzia -, la normativa (illustrata nella Circolare 7/2018) richiede che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente Infatti, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente.
 
Pertanto, nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
 
Nel caso in esame - conclude l’Agenzia - risulta che l’impresa edile, oltre ad aver effettuato dei lavori di ristrutturazione, ha anche eseguito un ampliamento. Ne consegue che gli acquirenti dell’immobile potranno fruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio con ampliamento dello stesso.
 
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