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Abusi edilizi, possono essere demoliti anche se hanno ottenuto il permesso in sanatoria

Abusi edilizi, possono essere demoliti anche se hanno ottenuto il permesso in sanatoria

La Cassazione spiega: il giudice che ha ordinato l’abbattimento può compiere ulteriori verifiche sul titolo edilizio

Vedi Aggiornamento del 06/04/2020
Foto: Bogdan Mircea Hoda©123RF.com
di Paola Mammarella
11/06/2019 - Un edificio abusivo può essere demolito anche dopo aver ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 23474/2019.
 
Il giudice dell’esecuzione, che ha emesso l’ordine di demolizione, può infatti compiere ulteriori accertamenti sul titolo abilitativo che ha sanato l’abuso.
 

Permesso di costruire in sanatoria e demolizione

Nel caso esaminato, la Procura aveva disposto la demolizione di un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo.
 
Contemporaneamente, il responsabile dell’intervento aveva richiesto, e ottenuto, il permesso di costruire in sanatoria. Dagli accertamenti era infatti emerso che la volumetria delle opere fuori terra e la destinazione del piano seminterrato erano tali da non comportare un aumento del carico urbanistico.
 
Il giudice dell’esecuzione aveva però contestato che l’altezza del seminterrato fosse maggiore di quella dichiarata per ottenere il permesso in sanatoria. Per questo ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria e ottenuto di poter procedere con la demolizione.
 

Permesso in sanatoria e demolizione, il calcolo della volumetria

I giudici hanno spiegato che i tecnici del Comune, nel rilasciare il permesso in sanatoria, hanno computato solo la parte fuori terra del seminterrato e non anche il resto perché destinato a cantina, quindi inutilizzabile a fini abitativi.
 
Sulla questione pende un errore di qualificazione di piano seminterrato. Come ricordato dalla Cassazione, un seminterrato è tale se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento. È compatibile con tale situazione, si legge nella sentenza, che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare un accesso dall'esterno. Per le sue caratteristiche, quindi, un piano seminterrato non può essere utilizzato per usi residenziali.
 
Nel caso esaminato, però, il piano considerato seminterrato aveva una parte esterna fuori terra. I giudici hanno quindi concluso che, nonostante il piano fosse stato destinato a un uso diverso dalla residenza, non poteva essere considerato seminterrato, e quindi la sua volumetria avrebbe dovuto essere conteggiata in quella complessiva.
 
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