Bonus Mobili, i trucchi per non sbagliare la dichiarazione dei redditi
NORMATIVA
Bonus Mobili, i trucchi per non sbagliare la dichiarazione dei redditi
L'Agenzia delle Entrate ricorda quali lavori in casa danno diritto alla detrazione e quando effettuare i pagamenti

07/06/2019 - Quali lavori effettuare per usufruire del Bonus Mobili? Quando devono essere sostenuti i pagamenti? Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in vista della dichiarazione dei redditi. Con la circolare 13/E/2019, l'Agenzia ha sintetizzato in un unico documento tutte le spiegazioni fornite, nel corso degli anni, con diverse circolari e risoluzioni.
- di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro diciotto mesi, dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI
Per beneficiare del bonus mobili sulla singola unità immobiliare è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in tale categoria gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni. In questo caso sono compresi i lavori di manutenzione ordinaria. I mobili devono essere destinati all’arredo delle parti comuni, cioè guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.
Non danno diritto al Bonus Mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali e gli interventi per l’adozione di misure utili alla prevenzione di atti illeciti, a meno che non siano qualificabili come manutenzione ordinaria (solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento.
Bonus Mobili, gli interventi collegati
Per ottenere il Bonus Mobili è necessaria la realizzazione di uno dei seguenti interventi:- di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro diciotto mesi, dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione.
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Per beneficiare del bonus mobili sulla singola unità immobiliare è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in tale categoria gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni. In questo caso sono compresi i lavori di manutenzione ordinaria. I mobili devono essere destinati all’arredo delle parti comuni, cioè guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.
Non danno diritto al Bonus Mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali e gli interventi per l’adozione di misure utili alla prevenzione di atti illeciti, a meno che non siano qualificabili come manutenzione ordinaria (solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Bonus Mobili, quando effettuare le spese
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati.Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento.