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Sblocca Cantieri, più spazio al massimo ribasso e subappalto fino al 40%

Sblocca Cantieri, più spazio al massimo ribasso e subappalto fino al 40%

Nuova procedura negoziata fino a 1 milione di euro, Stazioni Appaltanti abilitate alla verifica della progettazione. Più snelli i lavori in zona sismica

Vedi Aggiornamento del 27/07/2023
Foto: Ivan Kruk©123RF.com
Foto: Ivan Kruk©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 27/07/2023
14/06/2019 - Dopo una lunga gestazione, con il via libera della Camera è stato convertito definitivamente in legge lo Sblocca Cantieri, che contiene una serie di novità per lo svolgimento delle gare d’appalto. Tetto al subappalto, fissato al 40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, libertà, per le Stazioni Appaltanti, di scegliere il criterio di aggiudicazione e, in presenza di idonei requisiti, di effettuare la verifica preventiva della progettazione sono alcune delle modifiche al Codice Appalti.
 
C’è poi il capitolo degli interventi strutturali in zona sismica che, anche se non incide direttamente sul Codice Appalti, è stato pensato per velocizzare la realizzazione dei lavori, semplificando la vita di progettisti, imprese e uffici amministrativi.
 

Criteri di aggiudicazione, scelta autonoma

Non ci sarà l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione.
 
La Stazione Appaltante potrà decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità degli offerenti. Una possibilità già in vigore per i settori speciali. In questo modo, i controlli dovrebbero ridursi, a vantaggio della riduzione dei tempi. 
 

Subappalto, limite al 40%

Il tetto del subappalto passerà dall'attuale 30% al 40%. Si tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili. Non sarà più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta. Queste regole saranno applicate fino al 31 dicembre 2020, nell’attesa che venga completata la riforma organica del Codice Appalti.
 

Verifica della progettazione interna alla SA

Per i lavori di importo compreso tra la soglia europea (5,5 milioni di euro) e 20 milioni di euro, la verifica preventiva della progettazione potrà essere effettuata anche dalle Stazioni Appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema di controllo di qualità. Questi soggetti si sommeranno a quelli attualmente abilitati alla verifica preventiva, cioè organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.
 

Procedura negoziata fino a 1 milione di euro

Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila europer i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata. 

Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
 
Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie. 

soglie-upibilancio.jpg - Sblocca Cantieri, più spazio al massimo ribasso e subappalto fino al 40%Immagine: https://www.upbilancio.it/
 

Certificati e cause di esclusione

Con l'obiettivo di velocizzare le procedure, i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati scaduti.

Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle precedenti bozza del ddl di conversione, l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via definitiva.
 

Varianti ai progetti definitivi fino al 50%

Fino al 31 dicembre 2020, le varianti da apportare ai progetti definitivi approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, possono essere approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato o, in caso contrario, dal CIPE.
 

Meno pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Fino al 31 dicembre 2020, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (fino a oggi 50 milioni). Saranno dimezzati anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.
 

Arriva il collegio anti-contenzioso

Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere. Il collegio sarà composto da tre membri con esperienza adeguata alla tipologia dell’opera, scelti di comune accordo tra le parti, e si scioglierà automaticamente al termine del contratto.
 
Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali che hanno già affrontato la verifica dell’interesse archeologico e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.
 

Interventi strutturali in zona sismica, procedure snelle

Modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) spiegando che la costruzione di opere “realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore” devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Rispetto al passato, nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.

Snellite le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie. Per la denuncia dei lavori e la relazione da depositare a struttura ultimata, inerenti alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, non sarà più richiesta la triplice copia. La presentazione delle pratiche e le comunicazioni tra Sportello Unico e operatori dovranno avvenire tramite PEC.
 
Ridefinito anche il contenuto minimo dei progetti, che dovrà essere determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso, il progetto dovrà essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. Il Testo unico dell’edilizia fino ad ora ha richiesto anche il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e i disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Con una modifica all’articolo 94 del Testo unico dell’edilizia, lo Sblocca Cantieri classifica gli interventi strutturali in zona sismica in tre tipologie: “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Negli interventi classificati come privi di rilevanza o di minore rilevanza, il certificato di collaudo statico può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
 

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