Equo compenso, Anac spiega come calcolarlo nelle gare di progettazione
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Equo compenso, Anac spiega come calcolarlo nelle gare di progettazione
Aggiornate le Linee Guida sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; stralciato il BIM
05/06/2019 - Sebbene rimessa in discussione nel dibattito politico degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) prosegue nel suo lavoro di redazione delle Linee Guida attuative del Codice degli Appalti.
Ultime, in ordine di tempo, le Linee Guida n. 1 sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, delle quali è stato pubblicato il 15 maggio scorso un aggiornamento che contiene una norma interpretativa sull’equo compenso nelle gare di progettazione.
Stralciate, invece, le indicazioni sull’uso del BIM che, insieme a quelle sull’equo compenso, erano contenute nel documento base per l’aggiornamento delle Linee Guida n. 1 sottoposto un anno fa a consultazione pubblica.
L’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del DL 148 del 16 ottobre 2017 convertito dalla Legge 172 del 4 dicembre 2017 - ricorda l’Anac - ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti.
La norma, inizialmente riferita alle sole prestazioni professionali degli avvocati, è stata successivamente estesa agli incarichi inerenti ai servizi di ingegneria e architettura, ma con una incongruenza: il DM 17 giugno 2016 si applica per il calcolo sia degli emolumenti per le prestazioni svolte dai professionisti, sia degli importi a base di gara, facendo venir meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull’elemento prezzo.
Partendo, quindi, dal presupposto che il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull’importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al DM 17 giugno 2016, si pone il problema di definire quale sia il “compenso equo”.
La soluzione proposta dall’Anac è quella di applicare la formula bilineare in sede di attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo, analogamente alle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Questa opzione accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti.
Inoltre, l’Anac specifica che, per garantire l’equità del compenso, non possono essere richieste, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara.
Gli operatori hanno contestato tale previsione (10 anni) ritenendola limitativa della partecipazione alle procedure di gara. È stato, quindi, eliminato il riferimento al periodo di 10 anni; ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.
Infine, l’Anac ha ritenuto opportuno non riprodurre nel testo definitivo le indicazioni inerenti all’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per edilizia e infrastrutture (BIM), contenute nel documento posto in consultazione un anno fa.
Ultime, in ordine di tempo, le Linee Guida n. 1 sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, delle quali è stato pubblicato il 15 maggio scorso un aggiornamento che contiene una norma interpretativa sull’equo compenso nelle gare di progettazione.
Stralciate, invece, le indicazioni sull’uso del BIM che, insieme a quelle sull’equo compenso, erano contenute nel documento base per l’aggiornamento delle Linee Guida n. 1 sottoposto un anno fa a consultazione pubblica.
Equo compenso, si applichi la formula bilineare
Le indicazioni fornite dall’Anac sono di natura strettamente interpretativa e hanno lo scopo di coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso.L’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del DL 148 del 16 ottobre 2017 convertito dalla Legge 172 del 4 dicembre 2017 - ricorda l’Anac - ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti.
La norma, inizialmente riferita alle sole prestazioni professionali degli avvocati, è stata successivamente estesa agli incarichi inerenti ai servizi di ingegneria e architettura, ma con una incongruenza: il DM 17 giugno 2016 si applica per il calcolo sia degli emolumenti per le prestazioni svolte dai professionisti, sia degli importi a base di gara, facendo venir meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull’elemento prezzo.
Partendo, quindi, dal presupposto che il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull’importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al DM 17 giugno 2016, si pone il problema di definire quale sia il “compenso equo”.
La soluzione proposta dall’Anac è quella di applicare la formula bilineare in sede di attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo, analogamente alle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Questa opzione accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti.
Inoltre, l’Anac specifica che, per garantire l’equità del compenso, non possono essere richieste, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara.
Requisiti dei progettisti, via il limite di 10 anni
Un’altra rilevante modifica riguarda il criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta. Le Linee guida n. 1, in ottemperanza al Correttivo del Codice Appalti del 2017, prevedevano che i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente dovessero essere stati svolti nei 10 anni precedenti la gara in questione.Gli operatori hanno contestato tale previsione (10 anni) ritenendola limitativa della partecipazione alle procedure di gara. È stato, quindi, eliminato il riferimento al periodo di 10 anni; ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.
Nulla di fatto per revisione tariffe e BIM
In sede di consultazione - riferisce l’Anac - diversi stakeholders hanno segnalato la necessità di una revisione delle tariffe previste nel DM 17 giugno 2016, per adeguarle alle nuove prestazioni in materia di metodi e strumenti elettronici. Non avendo l’Anac competenze a riguardo, non è stata introdotta alcuna modifica.Infine, l’Anac ha ritenuto opportuno non riprodurre nel testo definitivo le indicazioni inerenti all’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per edilizia e infrastrutture (BIM), contenute nel documento posto in consultazione un anno fa.