Decreto Crescita, sconti alle imprese per edifici in classe energetica NZEB, A o B
RISPARMIO ENERGETICO
Decreto Crescita, sconti alle imprese per edifici in classe energetica NZEB, A o B
Imposte ridotte anche in caso di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia

12/06/2019 - Cambia ancora la norma che consentirà, fino al 31 dicembre 2021, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vendono entro 10 anni fabbricati demoliti e ricostruiti secondo principi antisismici e di risparmio energetico, di acquistarli pagando meno tasse.
Il testo del ddl Crescita approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e atteso dall’Aula, aggiunge al caso di demolizione e ricostruzione - già previsto dal DL - gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo Unico Edilizia, cioè manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Altra modifica riguarda i requisiti di efficienza energetica richiesti per usufruire dello sconto fiscale: nel testo originario si parlava di classe energetica A o B; dopo il passaggio in Commissione, di classe energetica NZEB, A o B. Il beneficio sarà dunque esteso ai Near Zero Energy Building, cioè gli Edifici a Energia Quasi Zero, come definiti dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015).
Lo sconto fiscale, ricordiamo, consiste nell’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anzichè del 9% del valore dell’immobile.
Resta confermata la previsione per cui, in caso di mancato rispetto dei requisiti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.
Il testo del ddl Crescita approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e atteso dall’Aula, aggiunge al caso di demolizione e ricostruzione - già previsto dal DL - gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo Unico Edilizia, cioè manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Altra modifica riguarda i requisiti di efficienza energetica richiesti per usufruire dello sconto fiscale: nel testo originario si parlava di classe energetica A o B; dopo il passaggio in Commissione, di classe energetica NZEB, A o B. Il beneficio sarà dunque esteso ai Near Zero Energy Building, cioè gli Edifici a Energia Quasi Zero, come definiti dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015).
Lo sconto fiscale, ricordiamo, consiste nell’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anzichè del 9% del valore dell’immobile.
Resta confermata la previsione per cui, in caso di mancato rispetto dei requisiti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.